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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 257

Organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/1975)
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Testo in vigore dal:  21-10-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, n. 2 e l'art. 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che delegano il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per l'organizzazione degli Enti di sviluppo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta:

Art. 1

Natura e funzioni degli Enti di sviluppo


L'Ente per la colonizzazione del Delta padano, l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, l'Opera per la valorizzazione della Sila, la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, trasformati in Enti di sviluppo con la legge 14 luglio 1965, n. 901, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed assolvono i compiti ad essi demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché dalle altre disposizioni di legge.
Essi assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni: Ente Delta padano, ente di sviluppo; Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio; Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo; Etfas, Ente di sviluppo in Sardegna; Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria; Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise; Ente di sviluppo in Campania.
I predetti Enti di sviluppo sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne coordina l'attività.
La Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa è fusa nell'Etfas; la Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila è fusa nell'Opera Sila. All'Etfas ed all'Opera predetti sono trasferiti le attività e passività, i compiti, i diritti e le obbligazioni, nonché il personale appartenente alle predette Sezioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R 22 MAGGIO 1975, N. 480))

L'Etfas, ferme le attribuzioni di cui al primo comma, svolgerà tutti i compiti che verranno ad esso attribuiti dalla Regione sarda nell'ambito della propria competenza, sotto le direttive e la vigilanza dei competenti organi regionali.
Le somme destinate annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Etfas saranno ad esso assegnate previo parere del Presidente della Giunta regionale.