stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1979)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-1-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennità assegnata al presidente.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".