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LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1979)
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Testo in vigore dal: 6-1-1980
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sindaci  dei  comuni  e'  corrisposta una indennita' mensile di
carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
    1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
    2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
    3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
    4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
    5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
    6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
    7)  comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di
provincia  anche  con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a
L. 280.000;
    8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di
provincia  anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a
L. 320.000;
    9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
    10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
  11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  18  dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1)
che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli
1,  2,  3  e  4  della  legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i
consigli  comunali  e  provinciali  fissano  le  indennita'  in  essi
previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".