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LEGGE 26 aprile 1974, n. 169

Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1979)
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Testo in vigore dal:  6-1-1980
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Art. 3


Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'articolo 1, per il comune capoluogo della provincia.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".