LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal: 25-7-1972
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
  Le disposizioni relative  all'amministrazione  finanziaria  saranno
intese ad adeguarne l'ordinamento e il  funzionamento  alle  esigenze
delle indicate riforme  del  sistema  tributario,  a  perfezionare  i
servizi di  rilevazione  della  materia  imponibile  e  a  migliorare
l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e
alla riscossione. 
  Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare: 
    1)   l'organizzazione    dell'amministrazione    centrale,    con
l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e  agli
uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo
i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive  modificazioni.  Il  numero
delle direzioni generali non potra' essere aumentato; 
    2)  la  revisione  delle  circoscrizioni   territoriali   ed   il
riordinamento   degli   uffici   periferici   secondo   criteri    di
funzionalita' e di riduzione del costo dei servizi, disponendo  anche
la soppressione degli uffici non necessari;(1)((2)) 
    3) il riordinamento delle  carriere  e  la  revisione  dei  ruoli
organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18  marzo  1968,  n.
249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei
servizi, con la eventuale fusione o soppressione  di  carriere  e  di
ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;((2)) 
    4) l'ampliamento dei ruoli organici del  personale  degli  uffici
direttamente  interessati  alla  riforma,  anche   in   deroga   alle
disposizioni  della  legge  18  marzo  1968,  n.  249,  e  successive
modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti
e delle nuove procedure, nonche' per  una  loro  migliore  efficienza
operativa;(1)((2)) 
    ((4-bis) nell'ambito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto
dal precedente numero 4) ed in relazione a  particolari  esigenze  di
alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione
di  personale  di  meccanografia  mediante   pubblici   concorsi   da
effettuarsi  in  termini  abbreviati  ed  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni relative ai limiti massimi di  eta',  non  superiore  in
ogni caso agli anni quaranta, alle riserve  di  posti  in  favore  di
particolari categorie ed alle prove di esame da  sostituire  con  una
specifica prova  di  esame  attitudinale.  Potra',  altresi',  essere
disposta l'assunzione, con la  qualifica  di  diurnista  nella  terza
categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa
al  regio  decreto-legge  4  febbraio  1937,  n.  100,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    del    personale     estraneo
all'amministrazione finanziaria che, anche se non retribuito su fondi
stanziati nello stato di previsione della spesa del  Ministero  delle
finanze, presta servizio alla data di entrata in vigore della riforma
tributaria  ed  almeno  dal  1   marzo   1972   presso   gli   uffici
dell'amministrazione  predetta  per  la  liquidazione  dei   rimborsi
dell'imposta generale sull'entrata e degli altri diritti sui prodotti
esportati, e che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti,  ad
eccezione dei limiti di eta' e del titolo di studio)). 
    5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con
la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi
speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione
dei medesimi;(1)((2)) 
    6)  la  semplificazione  e  lo   snellimento   dei   procedimenti
amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili
e  duplicazioni  di  incombenze   e   di   assicurare   la   maggiore
tempestivita'  ed  efficienza  della   azione   amministrativa,   con
particolare riguardo ai  servizi  e  alle  attribuzioni  relativi  al
versamento diretto dei tributi; 
    7) il decentramento amministrativo secondo i principi  e  criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge  18  marzo  1968,  n.
249, e successive modificazioni, con particolare riguardo  agli  atti
attribuiti alla competenza degli organi periferici; 
    8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze,  relativi
alla applicazione dei  nuovi  tributi,  con  particolare  riguardo  a
quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta sul valore aggiunto; 
    9)   l'ammodernamento   delle   attrezzature   d'ufficio   e   la
meccanizzazione dei servizi; 
    10)  il  riordinamento  dei   servizi   centrali   e   periferici
dell'anagrafe tributaria, con  particolare  riguardo  ai  compiti  di
raccolta e di elaborazione  su  piano  nazionale  dei  dati  e  delle
notizie direttamente  o  indirettamente  indicativi  della  capacita'
contributiva dei  singoli  soggetti  e  di  smistamento  agli  uffici
preposti all'accertamento e al controllo;(1) 
    11)  la  determinazione  degli  obblighi  di  segnalazione  e  di
comunicazione dei dati e delle  notizie  occorrenti  per  il  miglior
funzionamento dell'anagrafe tributaria; 
    12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale,  con
particolare riguardo alle esigenze di attualita' e di flessibilita' e
alla disciplina delle iscrizioni e delle volture; 
    13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo  che  siano
esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne
la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione
delle violazioni tributarie; 
    14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze  con  il
compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su  questioni
generali o comuni a diversi  settori  e  di  eseguire  lo  studio  di
questioni particolari con formulazione di proposte.((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
La L. 6 dicembre 1971, n. 1036, ha disposto (con  l'art.1,  comma  1)
che " Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa  per
la riforma tributaria, concernenti  l'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione  di  quelli
indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 
e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata  dal  D.L.  25  maggio
1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 
321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per  l'attuazione
della riforma tributaria, prevista dalla legge  9  ottobre  1971,  n.
825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge,
nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10,  ai  numeri
2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11,  al  numero  1  del  secondo  comma
dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo  15  della  stessa
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."