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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
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Testo in vigore dal:  17-10-1971 al: 14-12-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:
I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;
II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffè, delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicità; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;
III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;
IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;
V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.
Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.