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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1993)
Testo in vigore dal: 25-7-1972
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le  disposizioni
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario  secondo  i
principi costituzionali del  concorso  di  ognuno  in  ragione  della
propria capacita' contributiva e della  progressivita'  e  secondo  i
principi, i criteri direttivi e i tempi  determinati  dalla  presente
legge: 
    I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta
locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle  imposte  sul
reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito  dei
fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile,  dell'imposta  speciale
sul reddito dei  fabbricati  di  lusso  delle  relative  sovraimposte
erariali e locali;  b)  dell'imposta  complementare  progressiva  sul
reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle
obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie,  i  commerci,
le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d)
delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore  locativo
e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del
contributo  speciale  di  cura,  delle  contribuzioni  speciali   sui
pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle  stazioni
di cura, di  soggiorno  e  di  turismo;  f)  delle  imposte  camerali
previste dall'articolo 52, lettere c)  e  d)  del  regio  decreto  20
settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali  agli
indicati tributi;((2)) 
    II.  -   istituzione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
contemporanea abolizione: a)  dell'imposta  generale  sull'entrata  e
delle   relative   addizionali;   b)   dell'imposta    corrispondente
all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute  per  il
fatto obiettivo  dell'importazione;  c)  delle  tasse  di  bollo  sui
documenti di trasporto e delle tasse erariali  sui  trasporti,  della
tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa  di  radiodiffusione
sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della  imposta  sui
dischi fonografici ed  altri  supporti  atti  alla  riproduzione  del
suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche e di  vetro,  sugli  oli  e
grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi  centigradi,  sugli  oli  vegetali   liquidi   con   punto   di
solidificazione non superiore  a  dodici  gradi  centigradi  comunque
ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali  concreti,  sugli
acidi  grassi  di  origine  animale  e  vegetale  aventi   punto   di
solidificazione inferiore  a  quarantotto  gradi  centigradi  nonche'
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale
come acidi grassi, sugli organi  di  illuminazione  elettrica  e  sui
surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte  di  confine  e
dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo
sul sale; f) dell'imposta  sul  consumo  di  cartine  e  tubetti  per
sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il  diritto
speciale sulle  acque  da  tavola;  h)  dell'imposta  erariale  sulla
pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni  contro
deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo
dei   pedaggi   autostradali;   m)    dell'imposta    sulle    utenze
telefoniche;(1)((2)) 
    III.  -  istituzione  dell'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore  degli  immobili  e  contemporanea   abolizione   dell'imposta
sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di
miglioria;((2)) 
    IV. - revisione della disciplina delle imposte  di  registro,  di
bollo  e  ipotecarie,  dei  tributi  catastali,  delle  tasse   sulle
concessioni  governative  e  dei  diritti   erariali   sui   pubblici
spettacoli;(1)((2)) 
    V. - revisione del regime tributario delle  successioni  e  delle
donazioni.((2)) 
  Nell'esercizio della  delega  saranno  anche  emanate  disposizioni
relative all'accertamento,  alla  riscossione,  alle  sanzioni  e  al
contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento  dell'amministrazione
finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle  province  e
delle regioni. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
La L. 6 dicembre 1971, n.1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che
" l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli
indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 
entreranno in vigore il 1 luglio 1972." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata  dal  D.L.  25  maggio
1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 
321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per  l'attuazione
della riforma tributaria, prevista dalla legge  9  ottobre  1971,  n.
825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge,
nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10,  ai  numeri
2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11,  al  numero  1  del  secondo  comma
dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa 
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973." 
Ha inoltre disposto che " Le  disposizioni  previste  dalla  legge  9
ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale 
legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974."