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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  23-1-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 43


Con effetto dal 1 gennaio 1969, sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni:
1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".
2) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette".
3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori".
Con effetto dal 1 gennaio 1969, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:
"L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione".(6a)
((19))

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.
I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
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AGGIORNAMENTO (6a)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975, n. 145) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione.
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 8-14 gennaio 1986, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione".