REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita')).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
  Si considera invalido l'assicurato la cui capacita' di guadagno, in
occupazioni confacenti alle  sue  attitudini,  sia  ridotta  in  modo
permanente, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, a  meno
di un terzo.(24) 
 
  La pensione di invalidita' e'  soppressa  quando  la  capacita'  di
guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti  indicati
al primo comma. 
 
  Resta ferma la disposizione del terzo comma  dell'art.  61  del  R.
decreto-legge 4 ottobre 1933-XIII, n. 1827. 
 
  La pensione di invalidita' non e' attribuita, e  se  attribuita  ne
resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui  l'assicurato  e  il
pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il  pensionamento
di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro  dipendente,  con
esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di
reddito da lavoro o autonomo  o  professionale  o  d'impresa  per  un
importo lordo annuo, al  netto  dei  soli  contributi  previdenziali,
superiore a tre volte l'ammontare del trattamento  minimo  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti calcolato in  misura  pari  a  tredici
volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i
lavoratori autonomi agricoli,  il  reddito  dichiarato  dal  titolare
dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
viene  imputato,  indipendentemente  dalla  effettiva  percezione,  a
ciascun componente attivo del nucleo familiare, in  proporzione  alla
quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato  da  ciascuno
di essi in  modo  continuativo,  attestata  con  dichiarazione  dello
stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della  pensione
sospesa,  scoperti  di  contribuzione  obbligatoria,   volontaria   o
figurativa,  non  sono  considerati  agli   effetti   dei   requisiti
contributivi e assicurativi per l'autorizzazione  della  prosecuzione
volontaria  dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed  i  superstiti.  La  corresponsione  della  pensione  di
invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e' ripristinata per i
periodi in cui  non  si  verificano  le  condizioni  di  reddito  che
determinano  la  sospensione  stessa  e  comunque  al  raggiungimento
dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia  dai  rispettivi
ordinamenti. 
 
  Per l'accertamento del reddito di  cui  al  precedente  comma,  gli
interessati   debbono   presentare   all'Istituto   nazionale   della
previdenza  sociale,  con  le  modalita'  da  questo   indicate,   la
dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile  1977,  n.
114. 
 
  Il datore di lavoro che ha alle proprie  dipendenze  o  che  assume
pensionati di invalidita' e'  tenuto  a  darne  notizia  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  indicando   l'importo   della
retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge  12  settembre
1983,  n.  463,  o,  se  assunti  successivamente,  dalla   data   di
assunzione. In caso  di  mancata  comunicazione  o  di  comunicazione
infedele di dati, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento  di  una
sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si
riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato. 
 
  Ai fini dell'applicazione del presente articolo  il  lavoratore  e'
tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua  qualita'
di pensionato di invalidita'. In caso di omissione, il lavoratore  e'
tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una
somma pari al  doppio  di  quella  indebitamente  percepita,  il  cui
provento e' devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza". 
 
  I ratei di  pensione  indebitamente  percepiti  dal  1  gennaio  di
ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti  dalla  normativa
vigente.((27)) 
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AGGIORNAMENTO (22a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno- 6 luglio  1971,  n.
160  (in  G.U.  1a   s.s.   14/07/1971,   n.   177)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  primo  comma,  del
decreto-legge  14  aprile   1939,   n.   636   (Modificazione   delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e  la
vecchiaia), convertito nella legge 6  luglio  1939,  n.  1272,  nella
parte espressa con le parole: "a meno di un terzo  del  suo  guadagno
normale, per gli operai, o", e con le parole finali del  comma:  "per
gli impiegati". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art.  24,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui al comma precedente non si  applicano  in
caso di  revisione  di  pensioni  di  invalidita'  aventi  decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 30 dicembre 1987,  n.  536,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 nel modificare il D.L. 12  settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983,
n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310) ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 4, commi 9 e 15) che  "9.  I  datori  di  lavoro  che  abbiano
tardivamente  effettuato  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale la comunicazione prevista dall'articolo  8,  comma  1,  terzo
capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,  o  che  la
effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto sono esonerati  dall'obbligazione  per  la  sanzione
amministrativa prevista dal presente articolo." 
  [...] 
  "15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma,  della
legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma  11-ter,  e  8,
comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  27
aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato
o  denuncino  la  percezione  non  dovuta  della  pensione   sociale,
dell'integrazione  al   trattamento   minimo,   della   pensione   di
invalidita', ovvero le omissioni di  cui  al  predetto  articolo  40,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano
anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".