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LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
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Testo in vigore dal:  20-7-1972
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Art. 12


Hanno diritto a pensione, purché minorenni e, se femmine, a condizione che siano inoltre nubili, gli orfani che siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, qualunque sia il tempo in cui il matrimonio è stato contratto, i figli legittimati per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile di ruolo, deceduto dopo almeno venti anni di servizio effettivo, o del pensionato.
La pensione è dovuta anche agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.(2A)
Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi un milione di lire all'anno.
((3))
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto a pensione di riversibilità.
L'atto legale di riconoscimento o la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali devono essere anteriori al decesso del dipendente o del pensionato. Il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del dipendente o del pensionato.
Qualora non sopravvivano, né il coniuge, né figli, aventi diritto alla pensione, la riversibilità spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano un'età superiore ad anni sessanta oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Si applica per la condizione di nullatenenza, il disposto del precedente terzo comma. In mancanza dei genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, ed in mancanza anche di questi gli affilianti.
La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.
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AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "1) degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 12, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 19/07/1972, n. 187) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.