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LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1974)
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Testo in vigore dal:  7-4-1974
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Art. 8


Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. (1)
Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.
((Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che è soppressa".