LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1974)
Testo in vigore dal: 7-4-1974
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Agli  allievi  ufficiali  e'  attribuita una indennita' giornaliera
pari  a  quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia
di finanza. (1)
  Agli  allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in
luogo  dell'indennita'  prevista  nel comma precedente, competono gli
assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.
  ((Il   trattamento   economico   di  cui  ai  precedenti  commi  e'
corrisposto  agli  allievi  provenienti  dai  sottufficiali del Corpo
anche  durante  i  periodi  di interruzione dei corsi e di degenza in
luoghi  di  cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne
e'  sospesa  la  corresponsione  agli  allievi  non  provenienti  dai
sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o
di  degenza  in  luoghi  di  cura  o  di  licenza  straordinaria  per
infermita' non dipendenti da causa di servizio)).
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  22  maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Agli  allievi  dell'accademia  della  guardia di finanza, delle
accademie  militari  dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e
dell'accademia  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza e'
attribuito,  a  decorrere  dal  primo del mese successivo a quello di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  assegno giornaliero
d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in
ferma  volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui
al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580,
al  primo  comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877,
ed  al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405,
che e' soppressa".