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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1969)
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Testo in vigore dal:  31-5-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.
((2))

La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 ottobre 1965, n. 1172 ha disposto (con l'art. 4) che le modifiche hanno effetto dal 1 ottobre 1964.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1) che "Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948,n. 1580 che è soppressa.".