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LEGGE 9 giugno 1964, n. 405

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1974)
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Testo in vigore dal: 1-7-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.
  Per  conseguire  la  nomina  e'  necessario aver compiuto con esito
favorevole  un  corso  biennale  di istruzione presso l'Accademia del
Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  il cui ordinamento e'
stabilito con decreto del Ministro per l'interno.
  L'Accademia provvede:
    ai  corsi  di  istruzione  per  allievi  ufficiali  ai  corsi  di
applicazione,  di  aggiornamento  e di specializzazione per ufficiali
del servizio permanente.