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LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-5-1969
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Art. 2


Agli allievi di cui al precedente art. 1 è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi della Accademia della guardia di finanza.
((1))

L'indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.
Le quote relative, agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennità giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, che è soppressa."