LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 31-5-1969
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Agli  allievi  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  attribuita una
indennita'  giornaliera  pari a quella prevista per gli allievi della
Accademia della guardia di finanza.((1))
  L'indennita',  da  servire  per  la prima vestizione all'atto della
nomina ad ufficiale in servizio permanente, non e' dovuta per i corsi
che  si  ripetono  e sara' mensilmente depositata, a cura del Comando
del  rispettivo  istituto,  su di un apposito libretto di risparmio e
liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.
  Le quote relative, agli allievi che comunque cessino dall'Accademia
prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  22  maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Agli  allievi  dell'accademia  della  guardia di finanza, delle
accademie  militari  dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e
dell'accademia  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza e'
attribuito,  a  decorrere  dal  primo del mese successivo a quello di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  assegno giornaliero
d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in
ferma  volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui
al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580,
al  primo  comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877,
ed  al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405,
che e' soppressa."