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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  13-1-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 13


Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.
La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe.
La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 19 dicembre 1973, n. 837 ha disposto (con l'art. 19) che "Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonché le nuove imprese, che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti, entro il termine del 31 dicembre 1973 accertato dall'ufficio tecnico erariale, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale fino al 31 dicembre 1973, e, successivamente, fino al compimento del decennio, dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".