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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  13-1-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 12


Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;
b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;
c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.
Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.
La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 19 dicembre 1973, n. 837 ha disposto (con l'art. 19) che "Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e del comune di Vajont, le imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonché le nuove imprese, che abbiano installato o dato inizio alla installazione dei propri impianti, entro il termine del 31 dicembre 1973 accertato dall'ufficio tecnico erariale, sono esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta camerale fino al 31 dicembre 1973, e, successivamente, fino al compimento del decennio, dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche".