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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  9-11-1963 al: 20-6-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, questo ultimo limitatamente alle località Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:
1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;
4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.
La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.