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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal: 21-6-1964
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  ((Per  gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza
del  Ministero  dei  lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati
dalla  catastrofe  del  Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di
Longarone,  Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle
Alpi,  Limana  e  Belluno - quest'ultimo limitatamente alle localita'
Borgo  Piave,  Lambioi  e  Lauta  -  della provincia di Belluno e nei
comuni  di  Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla
zona  ad  occidente  della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di
Udine  e'  autorizzato  un  primo stanziamento di lire 10 miliardi di
cui:
    1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge
18 dicembre 1952, n. 3136;
    2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
    3)  lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse
col  trasferimento  degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e
rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
    4)  lire  4  miliardi  per  contributi  per  la  riparazione e la
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
  La  spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'esercizio finanziario 1963-64)).