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LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali al sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 14/02/1962, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
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Testo in vigore dal:  18-8-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.
Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. (2)
((3))

La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorché si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, come modificato dal D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 14) che a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692.