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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 1998, n. 258

Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1998
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Testo in vigore dal:  18-8-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede: che "con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1 gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive";
che "gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.";
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1990 con il quale, in attuazione del citato articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stati rideterminati i canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato;
Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 che, all'articolo 5, comma 2, estende l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, al patrimonio indisponibile;
Richiamata la decisione n. 34 del 24 marzo 1993 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza n. 9685 del 1 novembre 1994, che ha annullato il suddetto decreto ministeriale 20 luglio 1990 per vizio di procedimento non risultando acquisito il parere del Consiglio di Stato né disposta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Richiamata la sentenza n. 1456 del 28 settembre 1991 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1001/94 del 5 dicembre 1994, che ha annullato l'articolo 4 del citato decreto ministeriale 20 luglio 1990 per conflitto con l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, nella parte in cui riconduce anche le tariffe dei canoni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi alla generalità delle concessioni minerarie senza tenere conto della peculiarità del settore;
Ravvisata l'opportunità di adottare criteri per aumenti differenziati in dipendenza sia delle diverse utilizzazioni dei beni di proprietà dello Stato, che del tempo a decorrere dal quale le stesse hanno avuto inizio;
Considerato che, a seguito del suddetto annullamento, è necessario procedere alla sanatoria del citato decreto ministeriale 20 luglio 1990;
Ritenuto, altresì, di dover modificare l'articolo 4 del predetto decreto ministeriale 20 luglio 1990, a seguito dell'annullamento dell'articolo medesimo, da parte del T.A.R. del Lazio, con la citata sentenza n. 1456 del 28 settembre 1991, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la richiamata decisione n. 1001 del 5 dicembre 1994, in ordine alla rivalutazione dei canoni per permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni per idrocarburi liquidi e gassosi;
Udito il parere n. 1169/96 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997 nonché il parere n. 50/97 reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati:
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale.
2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue.
3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere almeno la metà di un'annualità del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, reca: "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti". Si riporta qui di seguito il testo del comma 5 dell'art. 12:
"5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1 gennaio 1982 o da atti o situazione di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692".
- La legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, reca: "Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali". Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16:
"Art. 16. - 1. I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.
2. I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978".
- La legge 12 novembre 1990, n. 331, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, reca: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato". Si riporta qui di seguito il testo del comma 2 dell'art. 5:
"2. Nel comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole ''del demanio o del patrimoniò' sono aggiunte le seguenti: ''indisponibile è'".
- Il decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1990 reca: "Rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato". Il testo dell'art. 4 è il seguente:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, che vengono pertanto fissati, rispettivamente, in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonché in L. 60 ed in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.
2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, reca: "Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali". Il testo dell'art. 10 è il seguente:
"Art. 10. - I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:
a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua;
b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta o bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
e) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.
Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.
Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione".