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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
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Testo in vigore dal:  1-1-1965
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Art. 13


Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 è dovuto per un biennio un contributo straordinario al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario è per l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo di cui al comma precedente è applicato a partire dal 1 gennaio 1958 con le modalità previste dal quinto comma dell'art. 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500.