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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
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Testo in vigore dal:  1-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.