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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1958
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Art. 15


I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.
Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo. (1)
((3))
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 1 dicembre 1952, n. 3335 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 febbraio 1958, n. 55 ha disposto (con l'art. 13, ultimo comma) che "Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è elevato a lire 500."