LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28. 
                       Lottizzazione di aree. 
 
  Prima  dell'approvazione  del  piano  regolatore  generale  o   del
programma di fabbricazione di  cui  all'articolo  34  della  presente
legge e' vietato procedere alla lottizzazione  dei  terreni  a  scopo
edilizio. 
 
  Nei Comuni forniti di  programma  di  fabbricazione  ed  in  quelli
dotati di piano regolatore generale  fino  a  quando  non  sia  stato
approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la  lottizzazione
di terreno a scopo edilizio puo' essere autorizzata dal Comune previo
nulla osta del provveditore regionale alle opere  pubbliche,  sentita
la   Sezione   urbanistica   regionale,   nonche'    la    competente
Soprintendenza. 
 
  L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere  rilasciata
anche dai Comuni che hanno adottato il programma di  fabbricazione  o
il  piano  regolatore  generale,   se   entro   dodici   mesi   dalla
presentazione  al  Ministero  dei  lavori  pubblici   la   competente
autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti
di piani di  lottizzazione  conformi  al  piano  regolatore  generale
ovvero al programma di fabbricazione adottato. 
 
  Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di  concerto  con  i
Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporsi che
il nulla-osta all'autorizzazione di cui  ai  precedenti  commi  venga
rilasciato per determinati Comuni con  decreto  del  Ministro  per  i
lavori  pubblici  di  concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  L'autorizzazione  comunale  e'  subordinata  alla  stipula  di  una
convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 
  1) la cessione  gratuita  entro  termini  prestabiliti  delle  aree
necessarie  per  le  opere  di  urbanizzazione  primaria,   precisate
all'articolo 4 della legge 29 settembre  1964,  n.  847,  nonche'  la
cessione  gratuita  delle   aree   necessarie   per   le   opere   di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 
  2) l'assunzione, a carico del proprietario,  degli  oneri  relativi
alle opere di urbanizzazione primaria e  di  una  quota  parte  delle
opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione  o  di
quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai  pubblici
servizi; la quota e' determinata in proporzione  all'entita'  e  alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 
  3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve  essere
ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 
  4) congrue garanzie finanziarie per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dalla convenzione. 
 
  La convenzione deve essere approvata con  deliberazione  consiliare
nei modi e forme di legge. 
 
  L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui  al
presente articolo ovvero degli accordi similari  comunque  denominati
dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali  e
per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni  stralcio  funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione  o
le opere di urbanizzazione  da  realizzare  e  le  relative  garanzie
purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area  oggetto
d'intervento. 
 
  Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e'
subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. 
 
  Sono  fatte  salve  soltanto  ai   fini   del   quinto   comma   le
autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni  del  Consiglio
comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data  anteriore
al 2 dicembre 1966. 
 
  Il termine per l'esecuzione di  opere  di  urbanizzazione  poste  a
carico del proprietario  e'  stabilito  in  dieci  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia  stato
previsto un termine diverso. 
 
  Le autorizzazioni rilasciate  dopo  il  2  dicembre  1966  e  prima
dell'entrata  in  vigore  della   presente   legge   e   relative   a
lottizzazioni  per  le  quali  non  siano  stati  stipulati  atti  di
convenzione contenenti gli oneri e  i  vincoli  precisati  al  quinto
comma del presente articolo, restano sospese  fino  alla  stipula  di
dette convenzioni. 
 
  Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati
di piano regolatore generale anche  se  non  si  e'  provveduto  alla
formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il  sindaco  ha
facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili  esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto  di
lottizzazione delle aree stesse. Se  essi  non  aderiscono,  provvede
alla compilazione d'ufficio. 
 
  Il progetto di lottizzazione approvato  con  le  modificazioni  che
l'Autorita' comunale abbia ritenuto di apportare  e'  notificato  per
mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree  fabbricabili  con
invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se  l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di  variare  il
progetto  di  lottizzazione  in  conformita'  alle  richieste   degli
interessati o di procedere alla espropriazione delle aree. 
                                            (6) (22) (24) (26) ((28)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 6 agosto 1967, n. 765, ha disposto (con l'art. 22,  comma  2)
che quando nel presente articolo si fa riferimento alla  "entrata  in
vigore della presente legge",  il  riferimento  medesimo  si  intende
fatto al 1° settembre 1967. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 30, comma 3-bis) che
"Il termine di validita' nonche' i termini di inizio  e  fine  lavori
nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero  degli  accordi  similari
comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al  31
dicembre 2012, sono prorogati di tre anni". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120,  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma
4-bis) che "Il termine di validita' nonche' i  termini  di  inizio  e
fine lavori  previsti  dalle  convenzioni  di  lottizzazione  di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.  1150,  dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini dei relativi piani attuativi e di  qualunque  altro  atto  ad
essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono  prorogati  di
tre anni. La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  diversi
termini delle convenzioni di lottizzazione  di  cui  all'articolo  28
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  o  degli  accordi  similari
comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi
piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo
30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 10-septies,  comma  1,
lettera b)) che "In considerazione delle conseguenze derivanti  dalle
difficolta'  di  approvvigionamento  dei  materiali   nonche'   dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: 
  [...] 
  b) il termine di validita' nonche'  i  termini  di  inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani  o  provvedimenti  di  tutela  dei  beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o  agli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito  della  proroga  di  cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e della proroga di cui  all'articolo  10,  comma  4-bis,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023,  n.  14,
ha disposto (con l'art. 10-septies, comma  1,  lettera  b))  che  "In
considerazione  delle  conseguenze  derivanti  dalle  difficolta'  di
approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali
dei loro prezzi, sono prorogati di due anni: 
  [...] 
  b) il termine di validita' nonche'  i  termini  di  inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche' non
siano in contrasto con piani  o  provvedimenti  di  tutela  dei  beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o  agli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito  della  proroga  di  cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e della proroga di cui  all'articolo  10,  comma  4-bis,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020".