LEGGE 29 settembre 1964, n. 847

Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  Le  opere  di  cui  all'articolo  1,  lettera  b)  sono  quelle  di
urbanizzazione primaria e cioe': 
    a) strade residenziali; 
    b) spazi di sosta o di parcheggio; 
    c) fognature; 
    d) rete idrica; 
    e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 
    f) pubblica illuminazione; 
    g) spazi di verde attrezzato; 
    ((g-bis) infrastrutture di reti pubbliche  di  comunicazione,  di
cui  agli  articoli  87  e  88   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni,  e  opere  di  infrastrutturazione  per  la
realizzazione  delle  reti  di  comunicazione  elettronica  ad   alta
velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi  di  accesso  a
banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici)). 
  Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti: 
    a) asili nido e scuole materne; 
    b)  scuole  dell'obbligo  nonche'  strutture  e   complessi   per
l'istruzione superiore dell'obbligo; 
    c) mercati di quartiere; 
    d) delegazioni comunali; 
    e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
    f) impianti sportivi di quartiere; 
    g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
    h) aree verdi di quartiere. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 settembre 1964 
 
                 Per il Presidente della Repubblica 
 
                      Il Presidente del senato 
                              MERZAGORA 
                                          MORO - MANCINI - PIERACCINI 
- TAVIANI - COLOMBO - 
TREMELLONI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE