LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. (036U1003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 28-2-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno  in
Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi
gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione
di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e  dimostrino
nei modi stabiliti nell'art. 39, comma  primo  e  secondo  del  Regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione  nell'albo
degli  avvocati,  l'anzianita'  di  essa  e   l'effettivo   esercizio
professionale per il periodo prescritto. 
 
  Durante  questo  periodo  gli  aspiranti  dovranno  aver   compiuto
lodevole e  proficua  pratica  relativa  a  giudizi  per  cessazione,
frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il  suo
patrocinio dinanzi la Corte  di  cassazione,  facendone  constare  la
verita' mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del
competente sindacato forense. 
 
  Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle  condizioni  richieste  prima
della scadenza del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione all'esame. 
                                                                ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4,  comma  3)
che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato,  previsto
dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione
all'esame per l'iscrizione all'albo  speciale  e'  elevato  a  cinque
anni".