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LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. (036U1003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  28-2-1997
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Art. 3



L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per un anno almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale iscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cessazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente sindacato forense.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 febbraio 1997, n. 27 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni".