REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
Testo in vigore dal: 11-7-1947
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 39. 
 
  ((Gli avvocati che aspirano all'iscrizione  nell'albo  speciale  di
cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre  1933,  n.  1578,
debbono  unire  alla  domanda  un  certificato  del  presidente   del
Consiglio  dell'ordine,  dal  quale  risulti   l'attuale   iscrizione
nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di  essa  con  l'attestazione
che l'aspirante ha effettivamente esercitato la  professione  per  il
periodo prescritto)). 
 
  ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS.  DEL  CAPO  PROVVISORIO  DELLO
STATO 28 MAGGIO 1947, N. 597)). 
 
  Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33  ed  al  comma  secondo
dell'art. 34 del R. decreto-legge 27  novembre  1933,  n.  1578,  gli
aspiranti debbono esibire anche un certificato delle  Amministrazioni
competenti dal quale  risulti  la  loro  appartenenza  ad  una  delle
categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma
primo dell'art. 34.