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LEGGE 28 maggio 1936, n. 1003

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. (036U1003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal: 25-6-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il periodo di esercizio della professione di  avvocato,  necessario
per l'iscrizione nell'albo speciale a  termini  dell'art.  33,  comma
secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito
nella legge 22 gennaio 1931, n. 36, e' ridotto da dieci ad otto anni. 
 
  E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione
suddetta il periodo rispettivamente  d'insegnamento  e  di  esercizio
professionale per i professori  di  ruolo  di  discipline  giuridiche
delle Universita' del  Regno  e  degli  Istituti  superiori  ad  esse
parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli
34 comma primo,  lettera  a)  e  72,  comma  primo  dello  stesso  R.
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.