stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-7-1947
aggiornamenti all'articolo

Art. 39

((Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto))
.

.

Nei casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art. 34 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.