DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
             Disposizioni di coordinamento e transitorie 
 
  1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  come
introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  In  sede  di  prima
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo di cui al primo periodo. 
  2. La disposizione di cui  all'articolo  55-septies,  comma  2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che
attribuisce  all'Inps  la  competenza  esclusiva  ad  effettuare  gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia, si applica  a  decorrere  dal  1°  settembre  2017  e,  nei
confronti del personale delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.  Il  decreto  di
adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  introdotto  dal
presente decreto, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  5-bis  del
medesimo articolo sono adottati entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   In   sede   di   prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L'atto di indirizzo detta altresi' la disciplina transitoria
da  applicarsi  agli  accertamenti   medico-legali   sui   dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1°  settembre  2017,  in  caso  di  mancata
stipula delle predette convenzioni. 
  3.  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:  «b-bis)
a decorrere dall'entrata in vigore  dell'articolo  55-septies,  comma
2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e'  assegnato  all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale
l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione  d'anno  a  decorrere
dall'anno 2019. A  tal  fine  sono  corrispondentemente  ridotti  gli
stanziamenti iscritti negli  stati  di  previsione  della  spesa  del
bilancio dello Stato, utilizzando  le  risorse  disponibili  relative
all'autorizzazione di spesa di  cui  alla  lettera  b).  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le  predette  risorse
sono finalizzate esclusivamente ai controlli  sulle  assenze  di  cui
all'articolo 55-septies, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  al  fine  di  consentire  il  monitoraggio
sull'utilizzo di tali risorse.»; 
  b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende  sanitarie
locali» sono soppresse; 
  2) il secondo periodo e' soppresso. 
  4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
  a)  le  parole  «Ministero  della  ricerca  scientifica»,   ovunque
ricorrano,    sono    sostituite    dalle    seguenti:     «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  b) le parole «del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica»  sono  sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle   seguenti:
«dell'economia e delle finanze»; 
  5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono  inserite  le
seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le
parole «un modello di rilevazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le modalita' di acquisizione», dopo le parole «in  quiescenza»  sono
inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo  le
parole «per la loro evidenziazione» sono  inserite  le  seguenti:  «,
limitatamente al personale dipendente dei ministeri,»,  e  le  parole
«ai bilanci» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  bilancio  dello
Stato»; 
  b) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «altresi',  un»  sono
sostituite dalle seguenti: «altresi', il»; 
  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «rilevate  secondo  il
modello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rilevate  secondo   le
modalita'» e il terzo periodo e' soppresso; 
  d) al comma 3,  dopo  le  parole  «le  aziende»  sono  inserite  le
seguenti: «e gli enti»; 
  e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione»; 
  f) al comma 6, secondo periodo, le parole «,  dei  rendimenti,  dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse. 
  6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,
n. 468,» sono sostituite dalle seguenti:  «17,  comma  12-bis,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso. 
  7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo
il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di   non
pregiudicare l'ordinata  prosecuzione  dell'attivita'  amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota  del  recupero  non  puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla  contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
corrispondentemente incrementato.». 
  8. Il divieto di cui  all'articolo  7,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° luglio 2019. 
  9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del  2015
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «Fino  al  completo  riordino  della
disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da  parte
delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla  seguente:
«La» e la parola «medesime» e' sostituita dalle seguenti:  «pubbliche
amministrazioni»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  10. All'articolo 1, comma 410, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165». 
  11. Con riferimento alle disposizioni di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo n. 165 del 2001,  come  modificate  dal  presente
decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le  procedure
di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui
all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge  30  giugno
2016, n. 117, convertito dalla  legge  12  agosto  2016,  n.  161,  e
all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente  decreto  si
applicano agli incarichi  conferiti  successivamente  al  1°  gennaio
2018. 
  13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano  agli  illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  14. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni  di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di  cui
al presente decreto. 
  15. Per il triennio 2020-2022,  le  pubbliche  amministrazioni,  al
fine di valorizzare le professionalita'  interne,  possono  attivare,
nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali,  procedure  selettive
per la progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,
fermo restando  il  possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso  dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure
selettive riservate non puo' superare  il  30  per  cento  di  quelli
previsti nei piani dei fabbisogni come  nuove  assunzioni  consentite
per la relativa area o categoria.  In  ogni  caso,  l'attivazione  di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero
di posti individuati, la corrispondente riduzione  della  percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno,  utilizzabile  da
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le  aree  di  cui
all'articolo 52  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare  la  capacita'
dei candidati di utilizzare  e  applicare  nozioni  teoriche  per  la
soluzione di problemi  specifici  e  casi  concreti.  La  valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre  anni,  l'attivita'
svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale  superamento  di
precedenti procedure selettive,  costituiscono  titoli  rilevanti  ai
fini dell'attribuzione dei posti  riservati  per  l'accesso  all'area
superiore. 
  ((15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono  prorogate
per  l'anno  2023,  limitatamente  alla  progressione  all'area   dei
direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  del   personale
amministrativo delle istituzioni scolastiche.)) 
  16. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, dopo le parole  «ricercatori  universitari»  sono  inserite  le
seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».