DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
 
       Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro 
 
  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano,
l'INPS  e  l'ISFOL,  valorizzando  e  riutilizzando   le   componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del
nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei
servizi per il lavoro: 
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92; 
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; 
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3; 
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui
all'articolo 15 del presente decreto. 
    d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di  cittadinanza  per  il
Patto  per  il  lavoro,  implementata  attraverso   il   sistema   di
cooperazione applicativa con  i  sistemi  informativi  regionali  del
lavoro; 
    ((d-ter) la piattaforma)) digitale  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa per la presa in carico e la ricerca  attiva,  implementata
attraverso il sistema  di  cooperazione  applicativa  con  i  sistemi
informativi regionali del lavoro. 
    2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia'
nella disponibilita' delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di  specifiche
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  i
dati contenuti nella banca  dati  reddituale,  con  riferimento  alle
dichiarazioni  dei  redditi  con  modello  730  o  modello  unico  PF
presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770
semplificato e alle certificazioni uniche  presentate  dai  sostituti
d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati  catastali
e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale  degli
studenti  universitari  e  dei  laureati  delle  universita'  di  cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio  2003,   n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. 
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalita'   di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro. 
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate
per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
che le mette a disposizione  dell'ANPAL,  delle  regioni,  dell'INPS,
dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le  attivita'
di rispettiva competenza. 
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le
esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196. 
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in
uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una
convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati
individuali e dei relativi risultati statistici. 
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato
nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi
strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.