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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal: 8-10-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.  183  del  2014,
recante  il  criterio  di  delega   relativo,   tra   l'altro,   alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;  alla  istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per  l'occupazione  partecipata  da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego,  politiche  attive  e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento  tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o  disoccupata
e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo,  anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o  altri  operatori  accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e  forme  di  remunerazione,  proporzionate   alla   difficolta'   di
collocamento, a  fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno  per  un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  statale  o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche; 
  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni  e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza,  esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per  il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge  12
marzo 1999, n. 68. 
  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'  costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati: 
    a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; 
    b) le strutture regionali per le Politiche Attive del  Lavoro  di
cui all'articolo 11 del presente decreto; 
    c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito; 
    d)  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro; 
    ((e) le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i  soggetti  autorizzati  allo
svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo
6 del medesimo  decreto  legislativo  e  i  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;)) 
    f) i fondi interprofessionali per la formazione continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.; 
    i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
  3. La rete  dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro  promuove
l'effettivita'  dei   diritti   al   lavoro,   alla   formazione   ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4,  35  e  37
della Costituzione ed il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante  interventi  e
servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro,
assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere  dalle  strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori  di  lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
  4. L'ANPAL esercita  il  ruolo  di  coordinamento  della  rete  dei
servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto  delle  competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano 
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi  statuti,  delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali  recanti  deleghe
di funzioni e, in riferimento alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e  della  lingua  ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.