DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
           Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti 
 
  1. Ai fini di cui agli  articoli  1  e  2,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
l'anagrafe   nazionale   degli   studenti   presso    il    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca   opera   il
trattamento  dei  dati  sui  percorsi  scolastici,  formativi  e   in
apprendistato  dei  singoli  studenti  e  dei  dati   relativi   alla
valutazione degli studenti, a partire dal  primo  anno  della  scuola
primaria,  avvalendosi  delle  dotazioni  umane  e  strumentali   del
medesimo Ministero. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca acquisisce  dalle  istituzioni  scolastiche  statali  e
paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli  studenti  e
altri dati utili alla prevenzione e al  contrasto  della  dispersione
scolastica. 
  2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'  costituite
ai sensi dell'articolo 68 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
successive modificazioni,  sono  trasformate  in  anagrafi  regionali
degli studenti,  che  contengono  i  dati  sui  percorsi  scolastici,
formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo
anno della scuola primaria. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con
le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione  a  quanto
previsto dagli articoli 4  e  5  del  presente  decreto,  nonche'  il
coordinamento con le funzioni  svolte  dalle  Province  attraverso  i
servizi per l'impiego in  materia  di  orientamento,  informazione  e
tutorato. 
  4.  Con  apposito  accordo  tra   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'  assicurata  l'integrazione
delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema  nazionale  delle
anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a: 
    a) definire gli  standard  tecnici  per  lo  scambio  dei  flussi
informativi; 
    b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
    c)  definire  l'insieme  delle  informazioni  che  permettano  la
tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  dei  singoli
studenti. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 48, comma 1-bis) che
"L'anagrafe nazionale  degli  studenti  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni,
e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli  1  e  2  dello
stesso decreto legislativo n.76  del  2005,  per  l'assolvimento  dei
compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche'  come  supporto  del  sistema  nazionale  di
valutazione del sistema scolastico".