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DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 20-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera
i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;
  Visto  il  decreto-legge  9  novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  27  dicembre  2004,  n.  306,  ed  in
particolare  l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di
cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ed  in particolare
l'articolo 3, comma 92, lettera b);
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1,
2,  3,  6  comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre
2004;
  Considerato  che,  nella  seduta  del  14 ottobre 2004, la predetta
Conferenza  unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4,
5 e 6, comma 1;
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  concreta attuazione alla
delega  prevista  dalla  legge  28  marzo  2003,  n.  53, attivare la
procedura  di  cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del
Senato  della  Repubblica,  espressi  in  data  26  gennaio  2005 e 2
febbraio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

           Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

  1.  La  Repubblica  promuove  l'apprendimento in tutto l'arco della
vita  e  assicura  a  tutti  pari opportunita' di raggiungere elevati
livelli  culturali  e  di  sviluppare  le  capacita' e le competenze,
attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con
le  attitudini  e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  anche  con  riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
  2.  L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonche'  l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge
17  maggio  1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti
ed  ampliati,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, come
diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
  3.  La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento
di  una  qualifica  di  durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno  di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e
del   secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione,   costituite   dalle   istituzioni  scolastiche  e  dalle
istituzioni  formative  accreditate  dalle  regioni  e dalle province
autonome  di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di
cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  ivi  comprese  le  scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti  a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
  4.  I  genitori,  o  chi  ne  fa  le veci, che intendano provvedere
privatamente  o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini
dell'esercizio  del  diritto-dovere,  devono  dimostrare di averne la
capacita'  tecnica  o  economica  e darne comunicazione anno per anno
alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.
  5.  Nelle  istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto
di  cui  al  comma  3  non  e'  soggetta  a  tasse di iscrizione e di
frequenza.
  6.  La  fruizione  dell'offerta  di istruzione e di formazione come
previsto  dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori  stranieri  presenti  nel territorio dello Stato, oltre che un
diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi dell'articolo 4,
secondo   comma,   della   Costituzione,   sanzionato  come  previsto
dall'articolo 5.
  7.   La  Repubblica  garantisce,  attraverso  adeguati  interventi,
l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle
persone  in  situazione  di  handicap, a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
  8.  L'attuazione  del  diritto  e  del correlativo dovere di cui al
presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste
dall'articolo 6.
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al preambolo:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 33, 34, 76, 87 e
          117 della Costituzione:
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento.
              La  Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
              Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
              La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
              E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
              Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
              «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita.
              I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso.».
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1, 2 e 3
          lettera  i),  dell'art.  2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1,
          della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali
          sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni
          in  materia di istruzione e di formazione professionale). -
          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione
          della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'
          evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
          delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della
          cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il
          principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e
          secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
          e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto
          delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
          province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
          soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei
          livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di
          istruzione e di istruzione e formazione professionale.
              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
          4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
          proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
          delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e
          del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;
          decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere
          comunque  adottati.  I decreti  legislativi  in  materia di
          istruzione  e formazione professionale sono adottati previa
          intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997.
              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente
          legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano
          programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa
          con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
                a) - h) (omissis);
                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la
          dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione
          del diritto-dovere di istruzione e formazione;».
              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
          il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) e'  promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
          vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di
          raggiungere  elevati  livelli  culturali e di sviluppare le
          capacita'   e   le   competenze,  attraverso  conoscenze  e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e  le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
          sociale  e  nel  mondo  del lavoro, anche con riguardo alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea;
                b) sono  promossi  il conseguimento di una formazione
          spirituale  e  morale,  anche  ispirata  ai  principi della
          Costituzione,  e  lo  sviluppo della coscienza storica e di
          appartenenza   alla   comunita'   locale,   alla  comunita'
          nazionale ed alla civilta' europea;
                c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
          di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
          sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
          formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
          prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,
          attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
          persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
          istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
          legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
          diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
          di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2, della presente legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
          adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
                d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
          si  articola  nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
          che  comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
          primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
          dei  licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
          professionale;
                e) la  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,
          concorre   all'educazione   e   allo   sviluppo  affettivo,
          psicomotorio,  cognitivo, morale, religioso e sociale delle
          bambine  e  dei  bambini  promuovendone le potenzialita' di
          relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad
          assicurare   un'effettiva  eguaglianza  delle  opportunita'
          educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'
          educativa  dei  genitori, essa contribuisce alla formazione
          integrale   delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella  sua
          autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
          continuita'   educativa   con   il  complesso  dei  servizi
          all'infanzia  e  con  la  scuola primaria. E' assicurata la
          generalizzazione  dell'offerta  formativa e la possibilita'
          di   frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola
          dell'infanzia  possono  essere  iscritti secondo criteri di
          gradualita'  e  in  forma di sperimentazione le bambine e i
          bambini  che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
          dell'anno  scolastico  di  riferimento,  anche  in rapporto
          all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
          organizzative;
                f) il  primo  ciclo di istruzione e' costituito dalla
          scuola  primaria,  della  durata  di  cinque  anni, e dalla
          scuola  secondaria di primo grado della durata di tre anni.
          Ferma  restando  la  specificita'  di  ciascuna di esse, la
          scuola  primaria  e'  articolata  in un primo anno, teso al
          raggiungimento  delle  strumentalita'  di  base,  e  in due
          periodi  didattici  biennali; la scuola secondaria di primo
          grado  si  articola  in  un  biennio e in un terzo anno che
          completa   prioritariamente  il  percorso  disciplinare  ed
          assicura  l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il secondo
          ciclo;  nel  primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
          con  la  scuola  dell'infanzia  e  con il secondo ciclo; e'
          previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
          i  bambini  che  compiono  i  sei  anni di eta' entro il 31
          agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
          li  compiono  entro  il  30 aprile  dell'anno scolastico di
          riferimento;  la  scuola  primaria  promuove,  nel rispetto
          delle    diversita'    individuali,   lo   sviluppo   della
          personalita',  ed  ha il fine di far acquisire e sviluppare
          le  conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle prime
          sistemazioni  logico-critiche,  di  far  apprendere i mezzi
          espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
          lingua  dell'Unione  europea oltre alla lingua italiana, di
          porre   le   basi   per   l'utilizzazione   di  metodologie
          scientifiche  nello  studio  del  mondo  naturale, dei suoi
          fenomeni  e  delle  sue  leggi, di valorizzare le capacita'
          relazionali  e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
          educare  ai  principi fondamentali della convivenza civile;
          la   scuola   secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le
          discipline  di  studio,  e' finalizzata alla crescita delle
          capacita'  autonome  di  studio  ed  al rafforzamento delle
          attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
          anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento
          nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
          anche   in  relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla
          evoluzione  sociale,  culturale e scientifica della realta'
          contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione
          didattica  e  metodologica in relazione allo sviluppo della
          personalita'  dell'allievo;  cura la dimensione sistematica
          delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
          le  capacita'  di  scelta  corrispondenti alle attitudini e
          vocazioni  degli  allievi; fornisce strumenti adeguati alla
          prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
          introduce  lo  studio  di  una  seconda  lingua dell'Unione
          europea;  aiuta  ad  orientarsi per la successiva scelta di
          istruzione  e  formazione;  il primo ciclo di istruzione si
          conclude   con  un  esame  di  Stato,  il  cui  superamento
          costituisce  titolo  di  accesso  al sistema dei licei e al
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
                g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita
          educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
          il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su
          di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
          di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
          sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo
          delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie;
          il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
          sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale;
          dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
          qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza
          scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
          licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,
          linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
          tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,
          economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per
          corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei
          hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si
          sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che
          prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e
          prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
          abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
          professionale del corso di studi; i licei si concludono con
          un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo
          necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
          quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
          superiore;
                h) ferma  restando la competenza regionale in materia
          di  formazione  e  istruzione professionale, i percorsi del
          sistema  dell'istruzione  e  della formazione professionale
          realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
          quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di
          differente   livello,   valevoli  su  tutto  il  territorio
          nazionale   se   rispondenti   ai   livelli  essenziali  di
          prestazione  di  cui  alla  lettera  c);  le  modalita'  di
          accertamento  di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini della
          spendibilita'  dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
          europea,  sono  definite con il regolamento di cui all'art.
          7,   comma   1,  lettera  c);  i  titoli  e  le  qualifiche
          costituiscono  condizione  per  l'accesso  all'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
          le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
          durata  almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
          di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
          e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica,
          previa  frequenza  di  apposito  corso  annuale, realizzato
          d'intesa   con  le  universita'  e  con  l'alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la
          possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,  l'esame di
          Stato anche senza tale frequenza;
                i) e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'  di
          cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,
          nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema
          dell'istruzione   e   della   formazione  professionale,  e
          viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche,
          finalizzate  all'acquisizione  di una preparazione adeguata
          alla  nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di qualsiasi
          segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di
          crediti  certificati che possono essere fatti valere, anche
          ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
          nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
          e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
          formative  e  stage realizzati in Italia o all'estero anche
          con   periodi   di  inserimento  nelle  realta'  culturali,
          sociali,  produttive,  professionali  e  dei  servizi, sono
          riconosciuti  con  specifiche  certificazioni di competenza
          rilasciate  dalle  istituzioni  scolastiche  e formative; i
          licei    e    le    istituzioni   formative   del   sistema
          dell'istruzione  e della formazione professionale, d'intesa
          rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni
          dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica e con
          il  sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
          stabiliscono,  con riferimento all'ultimo anno del percorso
          di  studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
          conoscenze  e  delle  abilita'  richieste  per l'accesso ai
          corsi  di  studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
          percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
                l) i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
          nucleo   fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,  che
          rispecchia   la   cultura,   le  tradizioni  e  l'identita'
          nazionale,  e  prevedono una quota, riservata alle regioni,
          relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
          anche collegata con le realta' locali.».
              «Art.   7  (Disposizioni  finali  e  attuative).  -  1.
          Mediante  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma
          dell'art.  117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
          commissioni    parlamentari    competenti,   nel   rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
                a) alla  individuazione  del  nucleo  essenziale  dei
          piani   di   studio   scolastici  per  la  quota  nazionale
          relativamente  agli  obiettivi  specifici di apprendimento,
          alle  discipline  e  alle  attivita'  costituenti  la quota
          nazionale  dei  piani  di  studio, agli orari, ai limiti di
          flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;
                b) alla determinazione delle modalita' di valutazione
          dei crediti scolastici;
                c) alla  definizione degli standard minimi formativi,
          richiesti   per   la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli
          professionali  conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
          nonche'  per  i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
          scolastici.».
              - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:
          «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola
          dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma
          dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».
              -  La  legge  14 febbraio 2003, n. 30, reca: «Delega al
          Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.».
              -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276,
          reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera b)
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
              «92.  Per  l'attuazione  del piano programmatico di cui
          all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
          autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa
          complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti
          interventi:
                a) (omissis);
                b) interventi  di  orientamento contro la dispersione
          scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
          e formazione;».
              -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado.».
              -  La  legge  10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione».
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre 2000,
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche].
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13,
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.».
              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, reca: «Regolamento recante norme in materia
          di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  «Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
              -  La  legge  28 marzo  2003,  n.  53, reca: «Delega al
          Governo    per la    definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
          in materia di istruzione e formazione professionale».
              -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni   del   presente   articolo.   I provvedimenti
          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
          Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  34  della Costituzione si
          vedano le note al preambolo.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 della legge 17
          maggio 1999, n. 144:
              «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
          -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e
          professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni
          vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
          dell'obbligo     dell'istruzione,    e'    progressivamente
          istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
          frequenza  di  attivita'  formative  fino al compimento del
          diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto
          in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
                a) nel sistema di istruzione scolastica;
                b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di
          competenza regionale;
                c) nell'esercizio dell'apprendistato.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
          assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
          secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
          competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
          formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
          costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
          all'altro.
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla
          legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468 e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari e della
          Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          comma  4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
          risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
          alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
          formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
          compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
          della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
          ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
          alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
          esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
          professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
          rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
          attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
          le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
          direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
              «Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del
          diritto-dovere  di  istruzione  e formazione). - 1. Possono
          essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con
          contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
          diritto-dovere  di  istruzione e formazione i giovani e gli
          adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
              2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non
          superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
          una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e'
          determinata    in   considerazione   della   qualifica   da
          conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
          e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle
          competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
          dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento
          dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge
          28 marzo 2003, n. 53.
              3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato
          in base ai seguenti principi:
                a) forma    scritta    del    contratto,   contenente
          indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del
          contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della
          qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
          rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
          aziendale od extra-aziendale;
                b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista
          secondo tariffe di cottimo;
                c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere
          dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
          apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
          del codice civile;
                d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal
          contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
          di un giustificato motivo.
              4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
          dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
          istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e
          principi direttivi:
                a) definizione della qualifica professionale ai sensi
          della legge 28 marzo 2003, n. 53;
                b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna
          od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della
          qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al
          comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai
          sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
                c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
          a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
          determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
          delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale
          nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
          competenti;
                d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
          all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
          alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
          contrattuali;
                e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel
          libretto formativo;
                f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e
          competenze adeguate.».
              - Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera m)
          della Costituzione si vedano le note al preambolo.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
              «Art.   38   (Istruzione  degli  stranieri.  Educazione
          interculturale).  -  1.  I  minori  stranieri  presenti sul
          territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
          applicano  tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia di
          diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
          partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
              2.  L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
          dallo  Stato,  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali anche
          mediante  l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
          l'apprendimento della lingua italiana.
              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
          linguistiche  e culturali come valore da porre a fondamento
          del  rispetto  reciproco,  dello  scambio  tra le culture e
          della   tolleranza;   a  tale  fine  promuove  e  favorisce
          iniziative   volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
          cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di
          attivita' interculturali comuni.
              4.  Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e  di  una  programmazione territoriale integrata, anche in
          convenzione  con  le  associazioni  degli stranieri, con le
          rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi  di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
          programmazione  territoriale  degli interventi, anche sulla
          base  di  convenzioni  con  le  Regioni  e gli enti locali,
          promuovono:
                a) l'accoglienza  degli stranieri adulti regolarmente
          soggiornanti    mediante    l'attivazione   di   corsi   di
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
                b) la  realizzazione  di  un'offerta culturale valida
          per  gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti che
          intendano  conseguire  il  titolo  di  studio  della scuola
          dell'obbligo;
                c) la  predisposizione  di percorsi integrativi degli
          studi  sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al  fine del
          conseguimento  del  titolo  dell'obbligo  o  del diploma di
          scuola secondaria superiore;
                d) la  realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
          italiana;
                e) la  realizzazione di corsi di formazione anche nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia.
              6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri enti locali,
          promuovono   programmi   culturali  per  i  diversi  gruppi
          nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
          superiori  o  istituti  universitari. Analogamente a quanto
          disposto  per  i  figli  dei  lavoratori comunitari e per i
          figli  degli  emigrati italiani che tornano in Italia, sono
          attuati  specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
          cultura di origine.
              7.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
          le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
          specifica indicazione:
                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
          progetti  nazionali  e  locali, con particolare riferimento
          all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle scuole di
          ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei
          programmi di insegnamento;
                b) dei  criteri  per  il riconoscimento dei titoli di
          studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
          fini  dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e
          delle  modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli
          alunni   stranieri,   anche   con  l'ausilio  di  mediatori
          culturali qualificati;
                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
          classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la
          ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico;
                d) dei  criteri  per  la stipula delle convenzioni di
          cui ai commi 4 e 5.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma della
          Costituzione:
              «Ogni  cittadino  ha  il dovere di svolgere, secondo le
          proprie  possibilita'  e la propria scelta, una attivita' o
          una   funzione   che  concorra  al  progresso  materiale  o
          spirituale della societa'.».
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate».