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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8

Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014
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vigente al 01/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-2-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 4, comma 1, lettera e);
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 settembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare, disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, in quanto la modifica ivi prevista è intesa ad allineare la disciplina per l'ammissione dei militari ai corsi di dottorato di ricerca con quanto disposto nella medesima materia per tutto il pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al riguardo profili di specificità;
Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui è formulata, la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, in riferimento all'attuazione delle procedure di mobilità interna previste dall'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), n. 3), del presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di gestione delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, reputandosi possibile, invece, inserire un passaggio procedimentale che consenta agli interessati di esprimere la propria posizione al riguardo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 798 è sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.
2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.»;
b) dopo l'articolo 798, è inserito il seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 9.000 dell'Esercito italiano;
2) 4.000 della Marina militare;
3) 5.300 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;
2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;
3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;
c) volontari:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 89.400 unità;
b) Marina militare: 26.800 unità;
c) Aeronautica militare: 33.800 unità.»;
c) all'articolo 803, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»;
2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013, è il seguente:
«Art. 2. Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa - 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) - b) (Omissis).;
c) disciplina anche negoziale delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;
d) (Omissis).;
e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.»
«Art. 3. Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale - 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;
d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;
f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);
g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) ed m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri:
1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;
c) garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 4. Disposizioni in materia contabile e finanziaria - 1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:
a) - d) (Omissis).;
e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è riportato nelle note al titolo.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, già citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 803. Organici stabiliti con legge di bilancio - 1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.».