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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2025)
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Testo in vigore dal:  26-2-2014
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Art. 911

Dottorato di ricerca
1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa
((, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,))
e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.