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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2019)
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Testo in vigore dal:  2-7-2019
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Art. 11

Organi
1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed è composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.
6. . Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.