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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106

Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2019)
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Testo in vigore dal: 7-8-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al  Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro, ed in particolare l'articolo 2, comma 1,  che
delega al Governo per la riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
salute; 
  Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di  conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in
particolare l'articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno  2012
il termine per l'esercizio della delega di cui al  predetto  articolo
2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,  limitatamente  agli
enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni, recante il  conferimento  di  funzioni  e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni, recante misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  successive  modificazioni,
recante disposizioni sul riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del
rapporto di lavoro del personale dipendente; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e  successive
modificazioni,  recante  disposizioni  per   il   coordinamento,   la
programmazione e la valutazione  della  politica  nazionale  relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica,  a  norma  dell'articolo  11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e  successive
modificazioni  recante  il  riordinamento  del  sistema  degli   enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e  14  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  recante  il
riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165,  ed  in  particolare  l'articolo  5,
comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2001,
n.  70   e   successive   modificazioni,   recante   regolamento   di
organizzazione  dell'Istituto   superiore   di   sanita',   a   norma
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270,  e  successive
modificazioni, recante il  riordino  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  h),  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16  febbraio  1994,  n.
190, concernente regolamento recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 
  Visto l'articolo 2, comma 357, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, con cui l'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali e' stata ridenominata  «Agenzia  Nazionale
per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico
scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivita'  di
ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita',  in  data  31  maggio
2001,  e   successive   modificazioni,   recante   approvazione   del
regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  160  del  12
luglio 2001; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  16  gennaio  2006,
recante modifiche dello statuto della  Lega  italiana  per  la  lotta
contro i tumori (LILT),  pubblicato  per  comunicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21
giugno 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  dello
sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Programmazione delle attivita' 
 
  1.  L'Istituto  superiore  di  sanita',   di   seguito   denominato
«Istituto»,  adotta  un  piano  triennale  di  attivita',  aggiornato
annualmente, in conformita'  alle  finalita'  ed  obiettivi  ad  esso
demandati, ed in coerenza anche  con  le  linee  di  indirizzo  e  di
programmazione relative al Centro nazionale per i  trapianti  di  cui
alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di  cui
alla legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  definite  dal  Ministro  della
salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome. 
  2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce  gli  indirizzi  generali,
determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per  l'intero  periodo,
definisce i risultati scientifici e socio-economici  attesi,  nonche'
le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste
per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il  piano
comprende la programmazione triennale del  fabbisogno  delle  risorse
umane, alla quale si applica  l'articolo  5,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del
Ministero  della  salute,  previo  parere  favorevole  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  del  dipartimento  della  funzione
pubblica. 
  3. Il piano, predisposto  dal  presidente  dell'Istituto,  e'  reso
pubblico per almeno trenta giorni,  al  fine  della  formulazione  da
parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano
e' deliberato dal Consiglio  di  amministrazione  previo  parere  del
Comitato scientifico, ed e'  approvato  dal  Ministro  della  salute,
anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli  obiettivi
generali di sistema, del coordinamento con il  programma  di  ricerca
individuato dal Piano sanitario nazionale. 
  4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al  Parlamento
una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per
il triennio successivo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie  di  lavoro),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.: 
              «Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione
          degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dal Ministero della salute).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli
          enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali  e  dal  Ministero  della  salute
          nonche' alla ridefinizione del rapporto  di  vigilanza  dei
          predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti  e  societa'
          rispettivamente vigilati, ferme restando la loro  autonomia
          di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) semplificazione e snellimento  dell'organizzazione
          e della struttura amministrativa  degli  enti,  istituti  e
          societa' vigilati,  adeguando  le  stesse  ai  principi  di
          efficacia,  efficienza   ed   economicita'   dell'attivita'
          amministrativa e all'organizzazione,  rispettivamente,  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero  della  salute,  prevedendo,  ferme  restando  le
          specifiche disposizioni vigenti per il  relativo  personale
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, il riordino delle competenze  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  e
          della societa' Italia Lavoro Spa; 
                b) razionalizzazione e ottimizzazione delle  spese  e
          dei costi di  funzionamento,  previa  riorganizzazione  dei
          relativi   centri   di   spesa   e   mediante   adeguamento
          dell'organizzazione e della struttura amministrativa  degli
          enti e istituti vigilati ai principi  e  alle  esigenze  di
          razionalizzazione di cui all' articolo 1, comma 404,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  riconoscendo  il  valore
          strategico degli istituti preposti alla tutela della salute
          dei cittadini; 
                c) ridefinizione del rapporto  di  vigilanza  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il
          Ministero della salute e  gli  enti  e  istituti  vigilati,
          prevedendo, in particolare, per  i  predetti  Ministeri  la
          possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti
          degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
                d) organizzazione del Casellario centrale  infortuni,
          nel rispetto  delle  attuali  modalita'  di  finanziamento,
          secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire
          in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente
          comma; 
                e) previsione  dell'obbligo  degli  enti  e  istituti
          vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei
          decreti legislativi  emanati  in  attuazione  del  presente
          articolo, entro il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore degli stessi.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della
          legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,
          recante  proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni
          legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio
          di deleghe legislative), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          febbraio 2012, n. 48, S.O.: 
              «2. Il termine per  l'esercizio  della  delega  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, della legge 4  novembre  2010,  n.
          183, limitatamente agli enti, istituti e societa'  vigilati
          dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012.
          Ai fini di cui al  presente  comma,  sono  compresi  tra  i
          principi e criteri direttivi per l'esercizio  della  delega
          quelli    di    sussidiarieta'    e    di    valorizzazione
          dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile.». 
              - L'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112 (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59,) pubblicato nella
          Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O., reca: 
              «Art. 121 (Vigilanza su Enti) - 1. Sono conservate allo
          Stato le funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sugli  enti
          pubblici  e  privati  che  operano  su  scala  nazionale  o
          ultraregionale,  ivi  compresi   gli   ordini   e   collegi
          professionali.  In  particolare,  spettano  allo  Stato  le
          funzioni di approvazione degli statuti e di  autorizzazione
          a   modifiche   statutarie   nei   confronti   degli   enti
          summenzionati. 
              2. Ferme restando le  competenze  regionali  aventi  ad
          oggetto  l'attivita'  assistenziale   degli   istituti   di
          ricovero e cura a  carattere  scientifico  e  le  attivita'
          degli   istituti   zooprofilattici    sperimentali,    sono
          conservati allo Stato il riconoscimento, il  finanziamento,
          la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attivita'
          di  ricerca  corrente  e  finalizzata,  degli  istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e  privati
          e degli istituti zooprofilattici sperimentali. 
              3. La definizione,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          Stato-regioni, delle attivita' di alta  specialita'  e  dei
          requisiti necessari per l'esercizio delle  stesse,  nonche'
          il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e  di
          alta specializzazione  e  la  relativa  vigilanza  sono  di
          competenza  dello  Stato.  Restano  ferme   le   competenze
          relative all'approvazione dei  regolamenti  degli  enti  di
          assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4,  comma  12,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   nonche'   quelle
          previste dallo stesso articolo 4, comma 13. 
              4. Spettano alle regioni le  funzioni  di  vigilanza  e
          controllo sugli enti  pubblici  e  privati  che  operano  a
          livello infraregionale, nonche' quelle gia'  di  competenza
          delle  regioni  sulle  attivita'  di  servizio  rese  dalle
          articolazioni periferiche degli enti nazionali.». 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca:
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.
          reca:  «Misure  urgenti  in  materia   di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica». 
              - Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          reca:  «Conversione  in  legge,  con   modificazioni,   del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  recante  ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo. Delega al Governo per la  riorganizzazione  della
          distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - La  legge  20  marzo  1975,  n.   70   e   successive
          modificazioni, reca: «Disposizioni sul riordinamento  degli
          enti pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del  personale
          dipendente». 
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  reca:
          «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  5  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  2009,  n.   213   reca:
          «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo
          1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»: 
              «4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al  PTA,
          gli  enti  di  ricerca  determinano  la  consistenza  e  le
          variazioni dell'organico e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale,    sentite    le    organizzazioni    sindacali.
          L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza
          e  le  variazioni  dell'organico  da  parte  del  Ministero
          avviene   previo   parere    favorevole    del    Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  del  Dipartimento  della
          funzione pubblica.». 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          reca: «Riordino della disciplina in  materia  sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          2001,  n.   70   reca:   «Regolamento   di   organizzazione
          dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  270  reca:
          «Riordino degli istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge  23
          ottobre 1992, n. 421». 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  16  febbraio
          1994, n. 190 concerne: «Regolamento recante  norme  per  il
          riordino degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  in
          attuazione  dell'articolo   1,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 270». 
              - Il comma 357 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
          2007, n. 244 e successive modificazioni  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008) reca: 
              «357. Il sistema nazionale di  educazione  continua  in
          medicina (ECM) e' disciplinato secondo le  disposizioni  di
          cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano in  data  1°  agosto  2007,
          recante il riordino del sistema di formazione  continua  in
          medicina. In particolare, la  gestione  amministrativa  del
          programma di ECM e il supporto alla  Commissione  nazionale
          per la formazione continua di cui all'articolo  16-ter  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, istituita dall'articolo 5  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,   n.   266,   e   successive
          modificazioni, che, a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  assume  la  denominazione  di
          Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,  organo
          tecnico-scientifico del Servizio sanitario  nazionale,  che
          svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
          Ministro della  salute,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. La  Commissione  nazionale
          per la formazione continua, che  svolge  le  funzioni  e  i
          compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007,  e'
          costituita con decreto  del  Ministro  della  salute  nella
          composizione individuata nel predetto accordo.  Concorrono,
          altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
          gli  ulteriori  organismi  previsti  dal  citato   accordo,
          secondo le competenze da esso attribuite.». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' del  31  maggio
          2001, reca: «Approvazione del regolamento dell'Agenzia  per
          i servizi sanitari regionali». 
              - Il decreto del Ministro della salute del  16  gennaio
          2006 reca: «Approvazione dello statuto della Lega  italiana
          per la lotte contro i tumori (LILT)». 
              - L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 1° aprile 1999, n. 91 reca: "Disposizioni in
          materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti". 
              - La  legge  21  ottobre  2005,  n.  219  reca:  "Nuova
          disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione
          nazionale degli emoderivati". 
              -  Per  il  comma  4  dell'articolo   5   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si  veda  nelle  note
          alle premesse.