DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 48 
                 Destinazione dei beni e delle somme 
 
  1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
  a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere  utilizzate
per la gestione di altri beni confiscati o  che  non  debbano  essere
utilizzate per il  risarcimento  delle  vittime  dei  reati  di  tipo
mafioso; 
  b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante  trattativa
privata, dei beni mobili, anche registrati,  confiscati,  compresi  i
titoli e le partecipazioni societarie, al netto  del  ricavato  della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
di tipo mafioso. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
La  vendita   delle   partecipazioni   societarie   maggioritarie   o
totalitarie e' consentita esclusivamente se la societa' e'  priva  di
beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli  2555  e  seguenti
del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo  aver  assunto
le determinazioni previste  dai  commi  seguenti.  In  ogni  caso  la
vendita  delle  partecipazioni  societarie   viene   effettuata   con
modalita' tali da  garantire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali
preesistenti; 
  c) le somme derivanti dal recupero dei  crediti  personali.  Se  la
procedura di recupero e'  antieconomica,  ovvero,  dopo  accertamenti
sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di
polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
  1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui
al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione  di  borse
di studio, di cui all'articolo 18 del decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di  denaro
e ai  proventi  derivanti  o  comunque  connessi  ai  beni  aziendali
confiscati. 
  3. I beni immobili sono: 
  a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di  giustizia,
di ordine pubblico e di protezione civile e, ove  idonei,  anche  per
altri usi governativi o  pubblici  connessi  allo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali,
universita'  statali,  enti  pubblici  e  istituzioni  culturali   di
rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati  di  tipo
mafioso; 
  b) mantenuti nel patrimonio dello Stato  e,  previa  autorizzazione
del Ministro  dell'interno,  utilizzati  dall'Agenzia  per  finalita'
economiche; 
  c)  trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o   sociali   ovvero
economiche, con vincolo  di  reimpiego  dei  proventi  per  finalita'
sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile  del  comune
ove l'immobile e' sito,  ovvero  al  patrimonio  indisponibile  della
provincia, della citta'  metropolitana  o  della  regione.  Gli  enti
territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito  elenco  dei  beni
confiscati ad essi trasferiti, che  viene  periodicamente  aggiornato
con cadenza  mensile.  L'elenco,  reso  pubblico  nel  sito  internet
istituzionale  dell'ente,  deve  contenere  i  dati  concernenti   la
consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni  nonche',  in
caso  di  assegnazione   a   terzi,   i   dati   identificativi   del
concessionario e gli estremi, l'oggetto  e  la  durata  dell'atto  di
concessione.  La  mancata  pubblicazione   comporta   responsabilita'
dirigenziale ai sensi dell'articolo 46  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Gli  enti  territoriali,  anche  consorziandosi  o
attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita  convenzione,  assegnarlo  in  concessione,  a
titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,  adeguata
pubblicita' e parita' di trattamento, a comunita',  anche  giovanili,
ad enti, ad  associazioni  maggiormente  rappresentative  degli  enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e  cura
di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,
nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
successive modificazioni , ad altre tipologie di cooperative  purche'
a mutualita' prevalente, fermo restando il requisito  della  mancanza
dello scopo di  lucro,  e  agli  operatori  dell'agricoltura  sociale
riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti  nonche'  agli  Enti
parco nazionali e regionali. La  convenzione  disciplina  la  durata,
l'uso del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le
cause di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I  beni
non assegnati a seguito di procedure  di  evidenza  pubblica  possono
essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro e  i
relativi  proventi  devono  essere  reimpiegati  esclusivamente   per
finalita'  sociali  ((ovvero  per  il  sostenimento  delle  spese  di
manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per
le medesime finalita')). Se entro due anni l'ente territoriale non ha
provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del  bene,  l'Agenzia
dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un
commissario con poteri sostitutivi.  Alla  scadenza  di  un  anno  il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia  una  relazione  sullo  stato
della procedura.La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei
beni,  nonche'  il  reimpiego  per  finalita'  sociali  dei  proventi
derivanti dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono  soggetti
a pubblicita' nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore
o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.
33.  L'Agenzia  revoca  la  destinazione  del  bene  qualora   l'ente
destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano  i  dati
nel termine richiesto; 
  c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli
enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  sulla
base  di  apposita  convenzione  nel   rispetto   dei   principi   di
trasparenza, adeguata  pubblicita'  e  parita'  di  trattamento,  ove
risulti  evidente  la  loro  destinazione  sociale  secondo   criteri
stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; 
  d)  trasferiti   prioritariamente   al   patrimonio   indisponibile
dell'ente  locale  o  della  regione  ove  l'immobile  e'  sito,   se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di  cui  all'articolo  129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.  Se  entro  due
anni  l'ente  territoriale  destinatario  non  ha   provveduto   alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del  trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 
  4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al  comma  3,
lettera b), affluiscono, al netto delle  spese  di  conservazione  ed
amministrazione,  al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'interno  al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia,  nonche',  per  una
quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per  la
contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare  l'apporto
del  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  al  potenziamento
dell'efficacia ed  efficienza  dell'azione  dell'Agenzia.  La  misura
della  quota  annua  destinata  all'incremento  dei  fondi   per   la
contrattazione integrativa viene definita con  decreto  del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze su proposta  dell'Agenzia  e  l'incremento  non  puo'  essere
superiore  al  15  per  cento  della   componente   variabile   della
retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale. 
  4-bis. Fermi restando  i  vincoli  connessi  al  trasferimento  nel
patrimonio indisponibile dell'ente  destinatario,  nell'ambito  delle
finalita' istituzionali di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a  soggetti
in particolare  condizione  di  disagio  economico  e  sociale  anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto. 
  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione  o  il  trasferimento  per  le  finalita'  di   pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si
trovi nelle condizioni previste  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la  relativa
domanda entro centoventi  giorni  dal  perfezionamento  dell'atto  di
vendita.  L'avviso  di  vendita  e'  pubblicato  nel  sito   internet
dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia  nel  sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e'  effettuata  per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al  precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non  puo',  comunque,  essere
determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore  della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del  presente
articolo,  la  vendita  e'  effettuata  al  miglior  offerente,   con
esclusione  del  proposto  o  di  colui  che  risultava  proprietario
all'atto dell'adozione della  misura  penale  o  di  prevenzione,  se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del  codice  penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione  civile,  parenti  e
affini entro il terzo grado, nonche'  persone  con  essi  conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di  cui  agli  articoli  90  e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta  persona,
da soggetti esclusi ai sensi del  periodo  che  precede,  o  comunque
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata,  ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in  quanto  compatibile,  il
comma 15. I beni immobili acquistati  non  possono  essere  alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione  del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191.  I  beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo  le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 
  6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
    a) cooperative  edilizie  costituite  da  personale  delle  Forze
armate o delle Forze di polizia; 
    b)  gli  enti   pubblici   aventi,   tra   le   altre   finalita'
istituzionali,   anche   quella   dell'investimento    nel    settore
immobiliare; 
    c) le associazioni di categoria che assicurano,  nello  specifico
progetto,  maggiori  garanzie  e  utilita'   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico; 
    d) le fondazioni bancarie; 
    e) gli enti territoriali. 
  7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di  decadenza,  nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico  di  cui  al  comma  5,  salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta  non  sia  ritenuta  di
interesse. 
  7-bis.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
vigente, i beni mobili di terzi  rinvenuti  in  immobili  confiscati,
qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine  di  trenta
giorni  dalla  notificazione   dell'invito   al   ritiro   da   parte
dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo
dell'istituto vendite  giudiziarie,  previa  delibera  del  Consiglio
direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del
relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai  fini  della
destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si
applicano le disposizioni di cui al comma  9.  Non  si  procede  alla
vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla  diffusione  nel  sito
informatico, siano richiesti dalle amministrazioni  statali  o  dagli
enti territoriali come individuati dal  presente  articolo.  In  tale
caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito  ed
alla    consegna    all'amministrazione     richiedente,     mediante
sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo  esperimento  negativo
della procedura di vendita, l'Agenzia puo' procedere all'assegnazione
dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3,  lettera
c), o in via residuale alla loro distruzione. 
  7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni  indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca,  l'Agenzia  o  il  partecipante
alla  comunione   promuove   incidente   di   esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 666 del  codice  di  procedura  penale.  Il  tribunale,
disposti i  necessari  accertamenti  tecnici,  adotta  gli  opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del  bene.  Qualora  il  bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede  possono  chiedere
l'assegnazione   dell'immobile   oggetto   di    divisione,    previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi  diritto,
in  conformita'  al  valore  determinato  dal  perito  nominato   dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta  da  piu'  partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in  favore  del  partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se  questi  la   chiedono   congiuntamente.   Se   non   e'   chiesta
l'assegnazione, si fa luogo  alla  vendita,  a  cura  dell'Agenzia  e
osservate, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile o, in alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al  comma
3, e  gli  altri  partecipanti  alla  comunione  hanno  diritto  alla
corresponsione di una somma equivalente  al  valore  determinato  dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari.  In  caso  di  acquisizione  del  bene  al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa  quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai  sensi
del primo comma dell'articolo 45. 
  7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione di  cui  al
comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione  del  bene
al patrimonio dello Stato, il tribunale  ordina  il  pagamento  delle
somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia,  sono  stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro della giustizia. 
  8. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e
destinati,  con  provvedimento  dell'Agenzia  che  ne  disciplina  le
modalita' operative: 
  a)  all'affitto,   quando   vi   siano   fondate   prospettive   di
continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a  titolo
oneroso, a societa' e ad  imprese  pubbliche  o  private,  ovvero  in
comodato,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
lavoratori   dipendenti   dell'impresa   confiscata.   Nella   scelta
dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.  I  beni  non
possono essere destinati all'affitto e al comodato  alle  cooperative
di  lavoratori  dipendenti  dell'impresa  confiscata  se  taluno  dei
relativi soci  e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
destinatario  della  confisca,  ovvero  nel  caso  in  cui  nei  suoi
confronti  sia  stato  adottato  taluno  dei  provvedimenti  indicati
nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
  b) alla vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello
determinato dalla stima eseguita  dall'Agenzia,  a  soggetti  che  ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia  una  maggiore  utilita'  per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di
vendita disposta alla scadenza del contratto  di  affitto  dei  beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  della  vendita  del   bene   da   parte
dell'Agenzia; 
  c) alla liquidazione, qualora vi  sia  una  maggiore  utilita'  per
l'interesse  pubblico  o  qualora  la   liquidazione   medesima   sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso,
con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 
  8-bis. I beni aziendali di  cui  al  comma  8,  ove  si  tratti  di
immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresi'
trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al  comma
3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del  comune  ove
il bene e'  sito,  ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione, qualora tale destinazione non  pregiudichi  la  prosecuzione
dell'attivita' d'impresa  o  i  diritti  dei  creditori  dell'impresa
stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  della  giustizia,   sono
determinate le modalita'  attuative  della  disposizione  di  cui  al
precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo  efficiente  dei
suddetti beni senza pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i
relativi proventi e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Il trasferimento di  cui  al  primo  periodo  e'  disposto,
conformemente al decreto di cui  al  secondo  periodo,  con  apposita
delibera dell'Agenzia. 
  8-ter. Le aziende  sono  mantenute  al  patrimonio  dello  Stato  e
destinate, senza che ne  derivino  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le
modalita' operative, al  trasferimento  per  finalita'  istituzionali
agli enti o  alle  associazioni  individuati,  quali  assegnatari  in
concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalita' ivi  previste,
qualora si  ravvisi  un  prevalente  interesse  pubblico,  anche  con
riferimento all'opportunita'  della  prosecuzione  dell'attivita'  da
parte dei soggetti indicati. 
  9.  I  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla
liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al  netto  delle
spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma  7,  del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito  dalla  legge  13
novembre 2008, n. 181. 
  10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita  di  cui  al
comma 5, al netto delle spese per la  gestione  e  la  vendita  degli
stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere  riassegnate,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella  misura
del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della
sicurezza pubblica e per  il  soccorso  pubblico,  nella  misura  del
quaranta per cento al Ministero della giustizia,  per  assicurare  il
funzionamento ed il potenziamento degli  uffici  giudiziari  e  degli
altri servizi istituzionali, e, nella  misura  del  venti  per  cento
all'Agenzia, per  assicurare  lo  sviluppo  delle  proprie  attivita'
istituzionali, in coerenza con  gli  obiettivi  di  stabilita'  della
finanza pubblica. 
  10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita  di  cui
al comma 5 confluisce in un  fondo,  istituito  presso  il  Ministero
dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e  straordinaria
dei beni di cui al comma 3, lettera c). 
  11. Nella  scelta  del  cessionario  o  dell'affittuario  dei  beni
aziendali l'Agenzia  procede  mediante  licitazione  privata  ovvero,
qualora ragioni di  necessita'  o  di  convenienza,  specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata.  Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi  consultivi  solo
per importi eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso  di  licitazione
privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 
  12. I beni mobili, anche iscritti  in  pubblici  registri,  possono
essere   utilizzati   dall'Agenzia   per   l'impiego   in   attivita'
istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti
territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c). 
  12-bis. Sono destinati in via prioritaria al  Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,  macchine  operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per  uso  speciale,  funzionali
alle esigenze del soccorso pubblico. 
  12-ter. I beni mobili, anche iscritti  in  pubblici  registri,  non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,  possono  essere  destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per  un  periodo  non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto  previsto  dal  comma  5,
sesto periodo, ovvero distrutti. 
  13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3
e  8  del  presente  articolo  sono  immediatamente  esecutivi.  ((La
notifica del provvedimento di destinazione  dei  beni  immobili  agli
enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e  d),  perfeziona
il trasferimento  del  bene  al  patrimonio  indisponibile  dell'ente
destinatario, che ne effettua  la  trascrizione  entro  i  successivi
dieci giorni)). 
  14. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente  articolo,
disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 
  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione  o  la
destinazione sono rientrati,  anche  per  interposta  persona,  nella
disponibilita' o  sotto  il  controllo  del  soggetto  sottoposto  al
provvedimento   di   confisca,   si   puo'   disporre    la    revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello  stesso  organo
che ha disposto il relativo provvedimento. 
  15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo  e  sentito
il Comitato  consultivo  di  indirizzo,  puo'  altresi'  disporre  il
trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di  beni  che  gli  enti
territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a  qualsiasi   titolo   per
finalita' istituzionali.  La  delibera  del  Consiglio  direttivo  e'
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. 
  15-ter. Per la  destinazione  dei  beni  immobili  confiscati  gia'
facenti  parte  del  patrimonio  aziendale   di   societa'   le   cui
partecipazioni sociali siano state confiscate in  via  totalitaria  o
siano comunque tali da assicurare il  controllo  della  societa',  si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con  delibera
del  Consiglio  direttivo,  puo'  dichiarare,  tuttavia,  la   natura
aziendale  dei  predetti  immobili,  ordinando  al  conservatore  dei
registri  immobiliari  la  cancellazione  di  tutte  le  trascrizioni
pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo
alla medesima societa'. In caso di  vendita  di  beni  aziendali,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 5. 
  15-quater. I beni di  cui  al  comma  5  che  rimangono  invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono  mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio. 
  ((15-quinquies. In caso  di  revoca  della  destinazione,  il  bene
rientra nella disponibilita' dell'Agenzia,  che  ne  verifica,  entro
sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura
ordinaria. Qualora tale verifica  dia  esito  negativo,  il  bene  e'
mantenuto al patrimonio dello Stato  con  provvedimento  dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e'  affidata  all'Agenzia  del  demanio.
L'Agenzia  del  demanio  provvede  alla  regolarizzazione  del   bene
confiscato avvalendosi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  51,
comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello
stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per  gli
interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche  per
la successiva  assegnazione,  a  titolo  gratuito,  agli  enti  e  ai
soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per  le
finalita' ivi previste)).