DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 28-bis 
 
                       (Procedure accelerate). 
 
  1. La Questura  provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione  della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
decisione entro cinque giorni nei casi di: 
    a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera
b); 
    b) domanda presentata da richiedente  sottoposto  a  procedimento
penale per uno dei reati di cui agli articoli 12,  comma  1,  lettera
c), e 16,  comma  1,  lettera  d-bis),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251,  e  quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente e'  stato  condannato  anche
con sentenza non  definitiva  per  uno  dei  predetti  reati,  previa
audizione del richiedente. (12) 
  2. La Questura  provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione  della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione e decide entro i successivi due  giorni,  nei  seguenti
casi: 
    a) richiedente per il quale e' stato  disposto  il  trattenimento
nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano  le
condizioni di cui al comma 1, lettera b); 
    b)  domanda  di  protezione  internazionale  presentata   da   un
richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di  transito  di
cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso  o  tentato
di eludere i relativi controlli.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  10
MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  5  MAGGIO
2023, N. 50)); 
    ((b-bis)  domanda   di   protezione   internazionale   presentata
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
4 da un richiedente proveniente da  un  Paese  designato  di  origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis)); 
    c) richiedente proveniente  da  un  Paese  designato  di  origine
sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis ((, fatto salvo quanto  previsto
alla lettera b-bis) )); 
    d)  domanda  manifestamente  infondata,  ai  sensi  dell'articolo
28-ter; 
    e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato
in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di  ritardare  o
impedire  l'esecuzione  di   un   provvedimento   di   espulsione   o
respingimento. 
  ((2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del  comma  2  la
procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone
di transito di cui al comma 4 e la  Commissione  territoriale  decide
nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda)). 
  3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi  competente  all'esame  delle
domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento  (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno
2013. 
  4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. 
  5. I termini di cui al presente articolo  possono  essere  superati
ove necessario per assicurare un  esame  adeguato  e  completo  della
domanda, fatti salvi i termini  massimi  previsti  dall'articolo  27,
commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e  al  comma
2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27,  commi  3  e  3-bis,
sono ridotti ad un terzo. 
  6. Le procedure di cui al presente articolo  non  si  applicano  ai
minori non  accompagnati  e  agli  stranieri  portatori  di  esigenze
particolari ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142. (12) 
                                                                 (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),  b,  c),
d) ed e) si applicano anche ai procedimenti  pendenti  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  avanti  alle  commissioni
territoriali".