DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                  Diniego dello status di rifugiato 
  1.  Sulla  base  di  una  valutazione  individuale,  lo  status  di
rifugiato non e' riconosciuto quando: 
    a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5  e  6
non sussistono i presupposti di  cui  agli  articoli  7  e  8  ovvero
sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10; 
    b) sussistono  fondati  motivi  per  ritenere  che  lo  straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; 
    c) lo  straniero  costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza  definitiva
per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  ((del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336,  583,  583-bis,
583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo
comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I  reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del  codice  di  procedura  penale,  sono   rilevanti   anche   nelle
fattispecie non aggravate)).