DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
                            Trattenimento 
 
  1. Il richiedente non  puo'  essere  trattenuto  al  solo  fine  di
esaminare la sua domanda. 
  2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in  appositi  spazi,
nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286((, nei limiti dei posti disponibili)), sulla base di una
valutazione caso per caso, quando: 
    a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,  paragrafo
F della Convenzione relativa allo  status  di  rifugiato,  firmata  a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n.
722, e modificata dal protocollo di New York  del  31  gennaio  1967,
ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o  nelle  condizioni
di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; (7) 
    a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo  29-bis  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; (7) 
    b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e  nei
casi di cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155; 
    c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza  pubblica.
Nella valutazione della pericolosita' si  tiene  conto  di  eventuali
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a  seguito  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e  2,  del  codice  di  procedura
penale ovvero per reati inerenti  agli  stupefacenti,  alla  liberta'
sessuale, al  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite ovvero per  i  reati  previsti  dagli
articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera  d-bis)  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; (7) 
    ((d) e' necessario determinare gli elementi su  cui  si  basa  la
domanda  di  protezione  internazionale  che  non  potrebbero  essere
acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla  sussistenza
del rischio di fuga e' effettuata caso per caso)). 
  3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente  che
si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento
di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e  14
del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro  quando  vi  sono
fondati motivi per ritenere che la domanda  e'  stata  presentata  al
solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del  respingimento  o
dell'espulsione. 
  3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente  puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente  necessario,  e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso  le
strutture  di  cui  all'articolo  10-ter,  comma   1,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  per  la  determinazione  o  la
verifica dell'identita' o della cittadinanza ((,  anche  mediante  il
ricorso  alle  operazioni  di  rilevamento  fotodattiloscopico  e  la
verifica  delle  banche  dati)).  Ove   non   sia   stato   possibile
determinarne  o  verificarne  l'identita'  o  la   cittadinanza,   il
richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  con  le  modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di novanta giorni, prorogabili per altri  trenta  giorni  qualora  lo
straniero  sia  cittadino  di  un  Paese  con  cui   l'Italia   abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 
  4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  riceve,  a  cura  del
gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere  protezione
internazionale. Al richiedente trattenuto nei  medesimi  centri  sono
fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  con  la  consegna  dell'opuscolo
informativo previsto dal medesimo articolo 10. 
  5.  Il  provvedimento  con  il  quale  il   questore   dispone   il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  e'  adottato   per
iscritto, corredato  da  motivazione  e  reca  l'indicazione  che  il
richiedente ha facolta' di presentare  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore  memorie  o  deduzioni  al  tribunale  sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla
convalida. Il provvedimento e' comunicato al richiedente nella  prima
lingua indicata dal richiedente o in una lingua  che  ragionevolmente
si suppone che comprenda ai sensi  dell'articolo  10,  comma  4,  del
decreto  legislativo  28  gennaio   2008,   n.   25,   e   successive
modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14  del
decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  comprese  le  misure
alternative di cui al  comma  1-bis  del  medesimo  articolo  14.  La
partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida  avviene,
ove possibile, a distanza mediante un collegamento  audiovisivo,  tra
l'aula d'udienza e il centro  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e'  trattenuto.  Il
collegamento audiovisivo si svolge  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i  Ministeri
della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni  caso,  con
modalita' tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
visibilita'  delle  persone  presenti  in  entrambi  i  luoghi  e  la
possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito  al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove  si
trova  il  richiedente.  Un  operatore   della   polizia   di   Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n.121, e' presente nel luogo ove  si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al quinto  periodo  del  presente  comma  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato. Quando il trattenimento e' gia' in  corso  al
momento  della  presentazione  della  domanda,  i  termini   previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede
della sezione specializzata in  materia  di  immigrazione  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo  di
ulteriori  sessanta  giorni,  per  consentire  l'espletamento   della
procedura di esame della domanda. (2) 
  6. Il trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  non  possono
protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario  all'esame  della
domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,  come
introdotto dal  presente  decreto,  salvo  che  sussistano  ulteriori
motivi  di  trattenimento  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo   25   luglio   1998,   n.   286.    Eventuali    ritardi
nell'espletamento   delle   procedure   amministrative    preordinate
all'esame  della  domanda,  non  imputabili   al   richiedente,   non
giustificano la proroga del trattenimento. 
  7. Il richiedente trattenuto ai sensi  dei  commi  2,  3  e  3-bis,
secondo periodo  che  presenta  ricorso  giurisdizionale  avverso  la
decisione  di  rigetto  della  Commissione  territoriale   ai   sensi
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,
e successive modificazioni, rimane nel centro fino  all'adozione  del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche'
per tutto il tempo in cui e' autorizzato a  rimanere  nel  territorio
nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. (2) 
  8. Ai fini di cui al comma 7, il questore  chiede  la  proroga  del
trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta
giorni di volta in  volta  prorogabili  da  parte  del  tribunale  in
composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui  al
comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento  ai  sensi
dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi. 
  9. Il trattenimento e'  mantenuto  soltanto  finche'  sussistono  i
motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso,  nei  confronti
del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese
di origine o provenienza e' immediatamente  adottato  o  eseguito  il
provvedimento di espulsione con  accompagnamento  alla  frontiera  ai
sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. La richiesta  di  rimpatrio  equivale  a  ritiro
della domanda di protezione internazionale. 
  10.  Nel  caso  in  cui  il  richiedente  e'  destinatario  di   un
provvedimento di espulsione da eseguirsi  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai  sensi
del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha  accesso  alle
misure di accoglienza previste dal presente decreto in  presenza  dei
requisiti di cui all'articolo 14. 
  10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi  all'eta'
dichiarata da un minore si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
19-bis, comma 2. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le
presenti  modifiche  si  applicano  alle  cause  e  ai   procedimenti
giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari
introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente si continuano ad applicare le disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del medesimo D.L. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 3, comma 3)  che
le modifiche di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e c) del  presente
articolo si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri  di
permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse  e  idonee,  di
cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286.