DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50 
         (( (Coubicazione e condivisione di infrastrutture) 
             (ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) )) 
 
 
  ((1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto
nazionale, di installare strutture su proprieta' pubbliche o  private
ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si e' avvalso di una
procedura per l'espropriazione o per  l'uso  di  una  proprieta',  le
autorita' competenti hanno la facolta' di imporre la  coubicazione  o
la condivisione degli elementi della rete e delle  risorse  correlate
installati su tale base, al fine di tutelare  l'ambiente,  la  salute
pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi  della
pianificazione urbana e rurale. La  coubicazione  o  la  condivisione
degli  elementi  della  rete  e  delle  strutture  installati  e   la
condivisione  di  proprieta'  possono  essere  imposte  solo   previa
consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte  le
parti interessate abbiano l'opportunita' di esprimere i loro punti di
vista, e solo nelle aree specifiche in  cui  detta  condivisione  sia
considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi  del
presente  comma.  Le  autorita'   competenti   possono   imporre   la
condivisione di tali strutture o proprieta',  ivi  compresi  terreni,
edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne,
torri e altre strutture  di  supporto,  condotti,  guaine,  pozzetti,
armadi  di  distribuzione  o  provvedimenti  atti  ad  agevolare   il
coordinamento dei lavori  pubblici.  L'Autorita'  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a) coordina il processo  previsto  dal  presente  articolo  anche
mediante regolamenti o linee guida; 
    b)  stabilisce  norme  sulla   ripartizione   dei   costi   della
condivisione delle strutture o delle proprieta'. 
  2. Qualora l'installazione delle  infrastrutture  di  comunicazione
elettronica  comporti  l'effettuazione  di   scavi,   gli   operatori
interessati devono provvedere  alla  comunicazione  del  progetto  in
formato elettronico al SINFI, ai  sensi  di  quanto  stabilito  dagli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 
    3. Entro il termine perentorio  di  trenta  giorni,  a  decorrere
dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al
comma 2, gli operatori interessati alla condivisione  dello  scavo  o
alla coubicazione dei  cavi  di  comunicazione  elettronica,  possono
concordare, con l'operatore  che  ha  gia'  presentato  il  progetto,
l'elaborazione di un piano comune  degli  scavi  e  delle  opere,  in
accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo
n. 33 del 2016. In assenza  di  accordo  tra  gli  operatori,  l'ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti  abilitativi  richiesti,
in base al criterio della priorita' delle domande. 
    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni  e
le procedure stabilite dall'articolo 49. 
    5.  I  provvedimenti  adottati  dall'Autorita'  o  dal  Ministero
conformemente al presente articolo sono obiettivi,  trasparenti,  non
discriminatori e proporzionati.))