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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33

Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. (16G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
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Testo in vigore dal:  17-7-2020
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Art. 4

Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
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1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.
))
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori di rete, in caso di realizzazione, manutenzione straordinaria sostituzione o completamento della infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di interventi emergenziali.
Devono altresì mettere a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;
d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Esso fornisce altresì agli operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su:
a) ubicazione tracciato;
b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
c) punto di contatto.
4. Nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere alla stesse informazioni minime di cui al comma 3, ove necessarie ai fini della richiesta di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori delle infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono l'accesso, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al comma 3 può essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio, l'accesso degli operatori di rete è consentito solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di rete, è fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura. La richiesta indica specificatamente le parti o gli elementi della infrastruttura fisica, interessati dalla prevista installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco sono autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore e dagli altri operatori di rete, salve le possibili limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto, può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni è notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo di adottare misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.