stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-4-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  ed,  in  particolare,
l'articolo 41; 
    Vista la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); 
    Vista la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); 
    Vista la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro); 
    Vista la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al  servizio  universale  e  ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale); 
    Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei  servizi
di comunicazione elettronica; 
    Visto il codice della navigazione; 
    Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
    Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo  1973,
n. 156; 
    Vista la Convenzione internazionale  per  la  salvaguardia  della
vita umana in  mare  (SOLAS),  firmata  a  Londra  nel  1974  e  resa
esecutiva  con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  i   successivi
emendamenti; 
    Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  come  modificata  dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435; 
    Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; 
    Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; 
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1995, n. 420; 
    Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
    Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; 
    Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; 
    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
1997, n. 318; 
    Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; 
    Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77; 
    Vista la  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  ed,  in  particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10; 
    Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; 
    Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2001,
n. 447; 
    Visto il Regolamento delle  radiocomunicazioni  (edizione  2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le disposizioni della  costituzione  e  della  convenzione  dell'UIT,
adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e  ratificata  con  legge  31
gennaio 1996, n. 313; 
    Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; 
    Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro  normativo  per  la
politica  in  materia  di  spettro  radio  nella  Comunita'   europea
(Decisione spettro radio); 
    Visto  il  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle   frequenze,
approvato con  decreto  ministeriale  8  luglio  2002,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; 
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    Vista  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  ed  in  particolare
l'articolo 41; 
    Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; 
    Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; 
    Acquisito il parere del Consiglio superiore  delle  comunicazioni
in data 16 luglio 2003; 
    Acquisito,  sui  Titoli  I  e  II,  il  parere  della  Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione del 31 luglio 2003; 
    Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni  e  del  Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e  dei
trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   per
l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; 
 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
               CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
                  (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) 
 
 
  1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in  materia
di: 
    a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico,
ivi comprese le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare  di
programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; 
    b) gruppi chiusi di utenti; 
    c) reti ((...)) di comunicazione elettronica ad uso privato; 
    d)   tutela   degli   impianti   sottomarini   di   comunicazione
elettronica; 
    e) servizi radioelettrici. 
  2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: 
    a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti  e
servizi di comunicazione elettronica o che  comportano  un  controllo
editoriale su tali contenuti; 
    b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22  giugno
2016,  n.  128  che  attua  la   direttiva   2014/53/UE   concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
messa a disposizione sul  mercato  di  apparecchiature  radio  e  che
abroga la direttiva 1999/5/CE ((...)); 
    c)  disciplina  dei  servizi  della  societa'  dell'informazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
  3. Il presente decreto reca  le  specifiche  norme  in  materia  di
tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni  elettroniche,
quali condizioni a  corredo  delle  autorizzazioni  generali  per  la
fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
  4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del  decreto  le
norme speciali in  materia  di  reti  utilizzate  per  la  diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi. 
  5. Le ((amministrazioni)) competenti all'applicazione del  presente
decreto garantiscono la conformita' del  trattamento  dei  dati  alle
norme in materia di protezione dei dati. 
  6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le
limitazioni derivanti da esigenze  della  difesa  e  della  sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica  e  della
tutela dell'ambiente e  della  riservatezza  e  protezione  dei  dati
personali,  poste  da  specifiche  disposizioni   di   legge   o   da
disposizioni regolamentari di attuazione. 
  7. Restano ferme le  competenze  e  i  poteri  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le competenze e i  poteri
del Comitato interministeriale per la  transizione  digitale  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 ((, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55)).