DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (21G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
  e istituzione del Comitato  interministeriale  per  la  transizione
  digitale 
 
  1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo  nelle
materie  dell'innovazione  tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per  la  banda
ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni  e
delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita  e  transizione
digitale del Paese, in ambito pubblico  e  privato,  dell'accesso  ai
servizi in rete, della connettivita', delle  infrastrutture  digitali
materiali  e  immateriali  e  della  strategia  nazionale  dei   dati
pubblici.». 
  2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il
compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma  3,
lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  come  modificato
dal  presente   decreto,   il   coordinamento   e   il   monitoraggio
dell'attuazione  delle  iniziative  di  innovazione   tecnologica   e
transizione digitale delle pubbliche  amministrazioni  competenti  in
via ordinaria. Sono in ogni caso  ricomprese  prioritariamente  nelle
materie di competenza del Comitato, le attivita' di  coordinamento  e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: 
    a) alla strategia nazionale italiana  per  la  banda  ultralarga,
alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri  mobili
e fisse; 
    b) al fascicolo sanitario elettronico  e  alla  piattaforma  dati
sanitari; 
    c) allo sviluppo e alla  diffusione  delle  tecnologie  emergenti
dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della
blockchain. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o ((dalla Autorita' delegata per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, ove nominata)), ed e' composto dai  Ministri
per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e  delle
finanze, della giustizia, ((delle imprese e del  made  in  Italy))  e
della salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o  loro
delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti  e
delle tematiche poste all'ordine del giorno. 
  4.  Alle  riunioni  del  CITD,  quando  si  trattano  materie   che
interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,
per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  5. Il Presidente convoca il Comitato,  ne  determina  l'ordine  del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne  cura,  anche
per il tramite della  Segreteria  tecnico-amministrativa  di  cui  al
comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e  all'attuazione  delle  deliberazioni.  Il  CITD  garantisce
adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
  6.  Ferme  restando  le  ordinarie   competenze   delle   pubbliche
amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei  singoli  progetti,
il CITD svolge compiti di: 
    a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei  progetti
di  innovazione  tecnologica  e  transizione  digitale  di   ciascuna
amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra
loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; 
    b) esame delle modalita' esecutive piu'  idonee  a  realizzare  i
progetti da avviare o gia' avviati; 
    c) monitoraggio delle azioni e dei  progetti  in  corso  volto  a
verificare lo  stato  dell'attuazione  delle  attivita',  individuare
eventuali disfunzioni o criticita'  e,  infine,  elaborare  possibili
soluzioni e iniziative. 
  7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni
di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per  il  compimento  delle  attivita'  di  attuazione  delle
deliberazioni del Comitato. La Segreteria  tecnico-amministrativa  e'
composta da personale del contingente di  cui  al  comma  9.  Possono
essere  chiamati   a   partecipare   ai   lavori   della   segreteria
tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni
partecipanti al Comitato, ai quali  non  sono  corrisposti  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  8. Restano ferme le  competenze  e  le  funzioni  attribuite  dalla
legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri  in
materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale. 
  9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica  ed
elevata competenza nello studio, supporto,  sviluppo  e  gestione  di
processi di trasformazione tecnologica e  digitale  ovvero  anche  da
personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in  posizione  di
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza,  proveniente  da  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n.  127,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni  scolastiche,  nonche'  del  personale  delle  forze   di
polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa  nel  limite  massimo  di
euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a  decorrere
dall'anno 2022. 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, ove nominato, sono individuati il  contingente  di  cui  al
comma 9, la sua composizione  ed  i  relativi  compensi,  nel  limite
massimo individuale annuo di 90.000  euro  al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione. 
  11.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  42,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di
15 unita' nel limite  massimo  di  spesa  di  euro  600.000  annui  a
decorrere dal 2021. 
  11-bis.  Al  fine  di  garantire  al  Ministro  per   l'innovazione
tecnologica e  la  transizione  digitale  l'adeguato  supporto  delle
professionalita' necessarie all'esercizio delle funzioni  di  cui  al
presente  articolo  nonche'  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
coordinamento e  di  monitoraggio  dell'attuazione  dei  progetti  in
materia di transizione  digitale  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo  76  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "Al fine di  dare  concreta  attuazione
alle  misure  adottate  per  il  contrasto  e  il  contenimento   del
diffondersi del virus COVID-19,  con  particolare  riferimento"  sono
sostituite dalle seguenti: "Al fine di provvedere" e le parole: "fino
al 31 dicembre 2021" sono soppresse; 
    b) alla rubrica, le parole: "per  l'attuazione  delle  misure  di
contrasto all'emergenza COVID-19" sono soppresse.