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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 198

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2003)
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Testo in vigore dal:  9-10-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivi
1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero provvedimento.