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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. 198

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2003)
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Testo in vigore dal: 14-9-2002
al: 8-10-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo
2002,  ed  in  particolare  la sintesi del piano degli interventi nel
comparto delle telecomunicazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  della  salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                              Obiettivi

  1.  Il  presente decreto legislativo detta principi fondamentali in
materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture
di  telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
    a)    agevolare    la    liberalizzazione   del   settore   delle
telecomunicazioni,  consentendo  a  tutti gli operatori di installare
proprie   infrastrutture   celermente,   creando   cosi'  un  mercato
effettivamente concorrenziale;
    b)   consentire  la  realizzazione  di  infrastrutture  di  nuova
generazione  e  l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare
le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
    c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione
di  impianti  di  telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo
principi di efficienza, pubblicita', concentrazione e speditezza;
    d)  assicurare  che  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di
telecomunicazioni  sia  coerente  con la tutela dell'ambiente e della
salute  per  quanto  attiene  ai  limiti di esposizione, ai valori di
attenzione   ed   agli  obiettivi  di  qualita',  relativamente  alle
emissioni  elettromagnetiche  di  cui alla legge 22 febbraio 2001, n.
36, e relativi provvedimenti di attuazione;
    e)  dare  certezza  ai  termini  per  la conclusione dei relativi
procedimenti  amministrativi,  conformemente  ad  un quadro normativo
omogeneo  a  livello  nazionale  anche  per quanto attiene ai livelli
delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
    f)   favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
relativamente  alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a
tal  fine  determinate a livello locale nel rispetto delle competenze
regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
    g)   assicurare  condizioni  che  consentano  agli  operatori  di
offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini
ed  agli  utenti, incentivando cosi' il perseguimento degli obiettivi
di qualita' da parte degli operatori del settore;
    h)  assicurare  l'osservanza  dei  principi  di concorrenza e non
discriminazione con riferimento alle attivita' di installazione delle
infrastrutture  di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo
servizio al pubblico;
    i)  favorire  una  adeguata  diffusione  delle  infrastrutture di
telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
    j)   facilitare   la   realizzazione  delle  reti  radio  per  le
comunicazioni  relative  alle  emergenze sanitarie ed alla protezione
civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanita'
in  data  6  ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del  3  novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni
in  data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1998.
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amininistrazione  competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi  2  e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge alle quali e'
operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
    - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
    - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
    "Art.  76.  -  L'esercizio  della  funzione  legislativa non puo'
essere  delegato  al  Governo se non con determinazione di principi e
criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per oggetti
definiti".
    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere  e  ne  fissa la prima
riunione.
    Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
    Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
    Indice   il   referendum   popolare   nei   casi  previsti  dalla
Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
    Ha  il  comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di  difesa  costituito  secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
    - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  recante:  "Delega  al  Governo  in materia di infrastrutture ed
insediamenti   produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle attivita' produttive" e' il seguente:
    "2.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  nel  rispetto delle
attribuzioni  costituzionali  delle  regioni, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  volti  a  definire  un quadro normativo finalizzato alla
celere   realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
individuati  ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure
per  la  valutazione  di  impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata  ambientale,  limitatamente  alle opere di cui al comma l e
comunque  nel  rispetto  del  disposto  dell'art.  2  della direttiva
85/337/CEE  del  Consiglio  del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva  97/11/CE  del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un
regime  speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20,
21,  da  23  a  30,  32,  34,  37-bis, 37-ter e 37-quater della legge
11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, nonche' alle
ulteriori  disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed  immediata  applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
      a) disciplina   della   tecnica  di  finanza  di  progetto  per
finanziare  e  realizzare,  con  il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
      b) definizione  delle  procedure  da seguire in sostituzione di
quelle  previste  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime
non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi  di  quanto  necessario  per la localizzazione dell'opera
d'intesa  con  la  regione o la provincia autonoma competente, che, a
tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e,
ove  prevista,  della VIA; definizione delle procedure necessarie per
la  dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e
per  l'approvazione  del  progetto definitivo, la cui durata non puo'
superare  il  termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini
perentori  per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici
e  privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
      c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate,  del  compito  di valutare le proposte dei promotori, di
approvare  il  progetto  preliminare  e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione   dei   progetti   approvati,  adottando  i  provvedimenti
concessori    ed    autorizzatori    necessari,   comprensivi   della
localizzazione  dell'opera  e,  ove  prevista, della VIA istruita dal
competente   Ministero.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  cura  le  istruttorie,  formula le proposte ed assicura il
supporto   necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,  avvalendosi,
eventualmente,  di  una  apposita  struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13
del   decreto-legge   25 marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
      d)  modificazione  della disciplina in materia di conferenza di
servizi,  con  la  previsione  della  facolta',  da parte di tutte le
amministrazioni  competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni
comunque  denominati,  di  proporre, in detta conferenza, nel termine
perentorio  di  novanta  giorni, prescrizioni e varianti migliorative
che  non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali
delle  opere;  le  prescrizioni  e  varianti migliorative proposte in
conferenza  sono  valutate  dal  CIPE  ai fini della approvazione del
progetto definitivo;
      e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto
delle   direttive  dell'Unione  europea,  della  realizzazione  delle
infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
      f) disciplina   dell'affidamento  a  contraente  generale,  con
riferimento  all'art.  l  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del
14 giugno  1993,  definito  come  esecuzione  con  qualsiasi mezzo di
un'opera   rispondente   alle   esigenze   specificate  dal  soggetto
aggiudicatore;  il contraente generale e' distinto dal concessionario
di   opere  pubbliche  per  l'esclusione  dalla  gestione  dell'opera
eseguita  ed  e'  qualificato  per  specifici  connotati di capacita'
organizzativa  e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione dell'onere
relativo  all'anticipazione  temporale  del  finanziamento necessario
alla   realizzazione  dell'opera  in  tutto  o  in  parte  con  mezzi
finanziari  privati,  per  la  liberta'  di forme nella realizzazione
dell'opera,  per  la  natura  prevalente di obbligazione di risultato
complessivo   del   rapporto   che  lega  detta  figura  al  soggetto
aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del relativo rischio; previsione
dell'obbligo,  da  parte  del  contraente generale, di prestazione di
adeguate  garanzie  e  di  partecipazione  diretta  al  finanziamento
dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
      g) previsione  dell'obbligo  per il soggetto aggiudicatore, nel
caso   in  cui  l'opera  sia  realizzata  prevalentemente  con  fondi
pubblici,  di  rispettare  la  normativa  europea in tema di evidenza
pubblica  e  di  scelta  dei  fornitori  di  beni  o  servizi, ma con
soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109
del  1994  per  tutti  gli  aspetti  di  essa  non  aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
      h) introduzione  di  specifiche deroghe alla vigente disciplina
in  materia  di  aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione
degli   stessi,   fermo  il  rispetto  della  normativa  comunitaria,
finalizzate  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita'  degli  strumenti giuridici; in particolare, in caso di
ricorso  ad  un  contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando  la  sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi
l'esecuzione  delle  proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare,
in  ogni  caso,  la  legislazione  antimafia  e  quella  relativa  ai
requisiti   prescritti   per   gli   appaltatori;   previsione  della
possibilita'   di  costituire  una  societa'  di  progetto  ai  sensi
dell'art.  37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la   partecipazione   di   istituzioni  finanziarie,  assicurative  e
tecnico-operative  gia' indicate dallo stesso contraente generale nel
corso  della  procedura di affidamento; previsione della possibilita'
di  emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della
legge  n.  109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di altri strumenti
finanziari,  con  la  previsione  del  relativo regime di garanzia di
restituzione,   anche   da   parte   di  soggetti  aggiudicatori,  ed
utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e  strumenti  finanziari per la
costituzione  delle  riserve  bancarie  o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
      i) individuazione  di  adeguate misure atte a valutare, ai fini
di  una  migliore  realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento
degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi
ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
      l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a
gestione  della  stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della  stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario,
anche  in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione successiva di beni o
servizi  allo  stesso  soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata,  nonche'  della  possibilita'  di fissare la durata della
concessione    anche   oltre   trenta   anni,   in   relazione   alle
caratteristiche  dell'opera,  e  di  consentire  al concessionario di
affidare  a  terzi  i  lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della   citata   direttiva   93/37/CEE   relative  agli  appalti  del
concessionario  e  nel  limite  percentuale eventualmente indicato in
sede di gara a norma della medesima direttiva;
      m) previsione  del  rispetto dei piani finanziari allegati alle
concessioni  in  essere  per  i  concessionari  di  pubblici  servizi
affidatari di nuove concessioni;
      n) previsione,  dopo la stipula dei contratti di progettazione,
appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di
tutela   risarcitoria   per   equivalente,   con   esclusione   della
reintegrazione   in  forma  specifica;  restrizione,  per  tutti  gli
interessi  patrimoniali,  della  tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
      o) previsione  di  apposite  procedure  di collaudo delle opere
entro  termini  perentori che consentano, ove richiesto da specifiche
esigenze  tecniche,  il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.".
    -   Si   riporta   l'allegato  5  della  deliberazione  del  CIPE
21 dicembre  2001,  n.  121,  relativo  al piano degli interventi nel
comparto delle telecomunicazioni:

           ---->  vedere allegato a pag. 12 della G.U.  <----


    - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  recante:  "Definizione  ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed  i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' il
seguente:
      "Art.   8   (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni.
    2.  La  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, dal
Ministro  dell'interno  o  dal  Ministro per gli affari regionali; ne
fanno  parte  altresi'  il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione  economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori   pubblici,   il   Ministro   della   sanita',  il  presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed il presidente dell'Unione
nazionale  comuni,  comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre  quattordici  sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia  designati  dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci  designati
dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta' individuate dall'art. 17
della  legge  8 giugno  1990,  n.  142.  Alle riunioni possono essere
invitati   altri   membri  del  Governo,  nonche'  rappresentanti  di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno  ogni  tre  mesi,  e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi  la  necessita'  o  qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4.  La  Conferenza  unificata  di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per  gli  affari  regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
    - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  recante:  "Delega  al  Governo  in materia di infrastrutture ed
insediamenti   produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  iI
rilancio delle attivita' produttive" e' il seguente:
    "1.  Il  Governo,  nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle  regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse
nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.  L'individuazione  e' operata, sentita la Conferenza unificata
di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a
mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti,
sentite  le  regioni  interessate,  ovvero su proposta delle regioni,
sentiti   i   Ministri   competenti,  e  inserito  nel  Documento  di
programmazione    economico-finanziaria,    con   indicazione   degli
stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma
il  Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico
fra  le  aree  del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano   generale   dei  trasporti.  L'inserimento  nel  programma  di
infrastrutture  strategiche  non  comprese  nel  Piano  generale  dei
trasporti   costituisce  automatica  integrazione  dello  stesso.  Il
Governo  indica  nel  disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art.
11,  comma  3,  lettera  i-ter,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  le  risorse  necessarie,  che integrano i
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
In  sede  di  prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.".
    -  La legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: "Legge quadro sulla
protezione   dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici"  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo
2001, n. 55.
    - Il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, n. 257.
    -  Il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1998 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 312.