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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 210

Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2004)
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Testo in vigore dal:  24-8-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5;
Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario». L'art. 1, commi 1, 2, 3, e 5 così recita:
«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A) e B).
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B) nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A), sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».
- La direttiva 2000/9/CE è pubblicata in GUCE n. L 106 del 3 maggio 2000.
- Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili».
- Il regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, reca: «Approvazione del regolamento per il Corpo degli agenti di P.S.».
- La legge 23 giugno 1927, n. 1110, reca: «Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico».
- Il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, reca: «Modificazioni della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico».
- Il regio decreto 7 settembre 1938, n. 1696 reca: «Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie».
- La legge 5 gennaio 1939, n. 8, reca: «Conversione in legge del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, col quale sono state emanate norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, reca: «Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, reca: «Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici».
- Il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto».