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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 5

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e parti lacuali e dei relativi personali ed uffici.

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Testo in vigore dal:  23-1-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.
Sono da considerare di interesse della regione nel cui ambito territoriale si svolgono ed anche se tocchino od attraversino il territorio di regioni finitime, senza svolgervi attività di natura economica relative al movimento dei viaggiatori o delle merci:
a) i pubblici servizi tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo;
b) le linee automobilistiche di servizio pubblico, sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575.